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Consultazione 2011/57: Ordinanza sulle poste · 30 pagine

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d. l’obbligo di fornire informazioni di cui all’articolo 53;

e. l’obbligo di pagare la tassa di vigilanza di cui agli articoli 7678.

Art. 10 Modifica della cifra d’affari annua determinante

1Il fornitore che si è notificato conformemente all’articolo 8 e la cui cifra d’affari annua oltrepassa 500 000 franchi per due anni consecutivi deve, entro due mesi dalla chiusura dei conti:

a. comunicare alla PostCom la modifica della cifra d’affari annua;

b. trasmettere alla PostCom le indicazioni e le prove di cui agli articoli 4 e 5 che non abbia ancora fornito.

2Dal momento in cui ha comunicato la modifica della cifra d’affari annua, il fornitore di cui al capoverso 1 è assoggettato agli obblighi di cui all’articolo 3.

Sezione 3: Obbligo di informazione

Art. 11 Pubblicazione dei prezzi e delle condizioni generali

Il fornitore deve pubblicare i prezzi di listino delle prestazioni offerte e le proprie condizioni generali.

Art. 12 Informazioni sull’organo di conciliazione

Il fornitore deve segnalare ai propri clienti la possibilità di adire l’organo di conciliazione di cui all’articolo 59, nonché informarli sui compiti di tale organo.

Art. 13 Impiego degli indirizzi

1Il fornitore deve informare i propri clienti in merito all’impiego degli indirizzi.

2Il fornitore deve richiamare l’attenzione dei propri clienti sulla possibilità di rifiutare il consenso alla trasmissione di dati a fornitori o a terzi.

Art. 14 Identificazione di invii postali e del fornitore

1Gli invii postali e i veicoli impiegati per il ritiro e la distribuzione devono essere contrassegnati in modo tale che un terzo possa ascriverli a un fornitore.

2Un terzo deve poter ascrivere il personale di distribuzione a un fornitore.

Art. 15 Informazioni sulla qualità delle prestazioni

Il fornitore pubblica le informazioni di cui all’articolo 9 capoverso 2 LPO, segnatamente quelle sui tempi di consegna dei singoli invii postali.