Progetto
Consultazione 2011/57: Ordinanza sulle poste · 30 pagine
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c. garantisca che le persone a cui affida la composizione delle controversie dispongano delle necessarie competenze professionali;
d. garantisca la trasparenza della sua attività nei confronti della PostCom e di tutta la collettività; in particolare si impegni a pubblicare annualmente un rapporto sul suo operato.
4La delega deve essere fatta sotto forma di contratto di diritto amministrativo.
Art. 60 Compiti
1L’organo di conciliazione si occupa di ogni controversia di diritto civile che sorga tra un cliente e il suo fornitore.
2Esercita il suo compito di conciliazione in modo indipendente, imparziale, trasparente ed efficace. Non può essere vincolato ad alcuna direttiva generale o particolare concernente la composizione di una controversia.
Art. 61 Regolamenti e principi procedurali
1L’organo di conciliazione emana un regolamento di procedura e lo sottopone alla PostCom per approvazione. La procedura di conciliazione deve essere equa e rapida per i clienti.
2L’organo di conciliazione emana un regolamento sugli emolumenti e lo sottopone alla PostCom per approvazione. La procedura di conciliazione deve comportare costi contenuti per i clienti.
3Una richiesta di conciliazione può essere accolta solo se:
a. la parte richiedente ha dapprima cercato di risolvere la controversia prendendo direttamente contatto con l’altra parte;
b. è presentata nel rispetto delle condizioni previste dal regolamento di procedura dell’organo di conciliazione;
c. non è palesemente abusiva;
d. non è stato adito alcun tribunale o tribunale arbitrale.
4La procedura di conciliazione si svolge, su scelta del cliente, in una delle lingue ufficiali della Confederazione.
5Se le parti non giungono a un accordo su una soluzione negoziata, l’organo di conciliazione formula una proposta di conciliazione equa. Su richiesta di una parte, redige un rapporto in cui espone lo svolgimento della procedura di conciliazione.
6La procedura di conciliazione si conclude con il ritiro della richiesta, l’ottenimento di un accordo tra le parti, la proposta dell’organo di conciliazione, il rigetto della richiesta oppure se l’organo di conciliazione vi pone termine secondo l’articolo 62 capoverso 2.