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Consultazione 2011/57: Ordinanza sulle poste · 30 pagine
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2Se il fornitore che effettua la distribuzione a domicilio realizza un’eccedenza sulla cifra d’affari ottenuta con gli ordini dei clienti, l’eccedenza è ripartita proporzionalmente tra i fornitori che effettuano la distribuzione a domicilio e che si sono notificati secondo l’articolo 3.
3La quota spettante al singolo fornitore risulta dal rapporto tra la cifra d’affari annua realizzata con i servizi postali dal fornitore interessato che effettua la distribuzione a domicilio e la cifra d’affari di tutti i fornitori che effettuano la distribuzione a domicilio e che si sono notificati secondo l’articolo 3. I fornitori che si sono notificati secondo l’articolo 8 non partecipano alla ripartizione dell’eccedenza.
Art. 27 Pari trattamento e consultazione degli accordi
1Il fornitore di dati deve trattare in modo uguale tutti i fornitori che effettuano la distribuzione a domicilio.
2Gli accordi relativi allo scambio di dati devono essere consegnati alla PostCom entro due settimane dalla loro conclusione.
3Su richiesta, la PostCom autorizza il fornitore che effettua la distribuzione a domicilio e che negozia un accordo sullo scambio di dati con il fornitore di tali dati a consultare gli accordi già conclusi dal fornitore di dati in questione. Sono esclusi i contenuti che sottostanno al segreto d’affari.
Sezione 6: Servizio postale in situazioni straordinarie
Art. 28
1Il Consiglio federale provvede affinché, soprattutto in caso di catastrofi o situazioni di emergenza che colpiscono duramente l’intero Paese, sia garantita una fornitura minima di servizi postali.
2Il Consiglio federale stabilisce nel caso specifico:
a. quali fornitori debbano garantire i servizi postali;
b. quali servizi debbano essere forniti;
c. l’ammontare dell’indennizzo.
3Il Consiglio federale può limitare o vietare la fornitura di servizi postali.
Capitolo 3: Servizio universale nel settore dei servizi postali
Sezione 1: Mandato
Art. 29 Offerta
1Il servizio universale in Svizzera nel settore dei servizi postali comprende l’offerta per il trasporto dei seguenti invii postali indirizzati: