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Consultazione 2011/57: Ordinanza sulle poste · 30 pagine
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Art. 5 Prova del rispetto delle condizioni di lavoro abituali nel settore
1Il fornitore deve fornire ogni anno la prova del rispetto delle condizioni di lavoro abituali nel settore.
2Il fornitore provvede mediante accordo scritto affinché i propri subappaltatori che, con i servizi postali, realizzano più del 50 per cento della cifra d’affari annua rispettino le condizioni di lavoro abituali nel settore.
Art. 6 Prova del rispetto dell’obbligo di negoziare un contratto collettivo di
lavoro
1Il fornitore deve provare alla PostCom, con documenti quali lettere, e-mail o verbali, che conduce negoziati per la conclusione di un contratto collettivo di lavoro con associazioni del personale rappresentative e autorizzate a negoziare un contratto collettivo di lavoro.
2La prova del rispetto dell’obbligo di negoziare un contratto collettivo di lavoro deve essere fornita entro sei mesi dalla notifica ordinaria.
Art. 7 Modifica della cifra d’affari annua determinante
Il fornitore che si è notificato conformemente all’articolo 3 e la cui cifra d’affari annua è inferiore a 500 000 franchi per due anni consecutivi deve comunicare alla PostCom la modifica della cifra d’affari annua entro due mesi dalla chiusura dei conti. Dal momento in cui ha comunicato tale modifica, al fornitore si applicano le disposizioni di cui agli articoli 8–10.
Sezione 2: Obbligo di notifica semplificata
Art. 8 Notifica semplificata
1I fornitori che, con i servizi postali, realizzano una cifra d’affari annua inferiore a 500 000 franchi devono notificarsi presso la PostCom entro due mesi dall’inizio dell’attività e trasmetterle le seguenti indicazioni:
a. nome, ditta e indirizzo;
b. descrizione delle prestazioni;
d. indicazioni sulla cifra d’affari annua realizzata con i servizi postali.
2La PostCom disciplina i dettagli amministrativi.
Art. 9 Disposizioni non applicabili
I fornitori sono esonerati dai seguenti obblighi previsti nella presente ordinanza:
a. l’obbligo di fornire le indicazioni e le prove di cui agli articoli 4–7;
b. l’obbligo di informazione di cui agli articoli 11–16;
c. l’obbligo di cui all’articolo 28;