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Consultazione 2011/57: Ordinanza sulle poste · 30 pagine
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Sezione 3: Competenza dell’UFCOM e obbligo di fornire informazioni all’UFCOM
Art. 57 Competenza
L’UFCOM è in particolare competente per:
a. la vigilanza sul servizio universale nel settore del traffico dei pagamenti;
b. i compiti riguardanti la riduzione per la distribuzione di giornali e periodici della stampa regionale e locale nonché della stampa associativa e delle fondazioni;
c. i compiti riguardanti le organizzazioni e gli accordi internazionali.
Art. 58 Obbligo di fornire informazioni all’UFCOM
1Entro il 31 marzo di ogni anno la Posta presenta all’UFCOM un rapporto sul rispetto dell’obbligo di fornire il servizio universale nel settore del traffico dei pagamenti. Nel rapporto deve in particolare:
a. descrivere l’evoluzione dei posti di lavoro;
b. descrivere l’evoluzione del servizio universale nel settore del traffico dei pagamenti;
c. indicare i reclami relativi al servizio universale nel settore del traffico dei pagamenti.
2La Posta presenta ogni anno all’UFCOM i calcoli e i prezzi ridotti per la promozione di giornali e periodici secondo l’articolo 42 capoversi 24 in vista dell’approvazione da parte del Consiglio federale.
Sezione 4: Organo di conciliazione
Art. 59 Istituzione e delega
1La PostCom istituisce l’organo di conciliazione per una durata determinata. A tale scopo può indire una pubblica gara, che non soggiace agli articoli 32–39 dell’ordinanza dell’11 dicembre 19954 sugli acquisti pubblici.
2La PostCom approva la nomina delle persone fisiche designate quali responsabili dell’organo di conciliazione.
3La PostCom delega a un organo di conciliazione i compiti di conciliazione, a condizione che tale organo:
a. garantisca di rispettare il diritto applicabile nel settore;
b. disponga di una strategia di finanziamento dell’attività di conciliazione;