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Consultazione 2011/57: Ordinanza sulle poste · 30 pagine
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3Se l’invio postale non è ritirato, il gestore dell’impianto di caselle postali deve rispedirlo al fornitore che effettua la distribuzione a domicilio, a spese di quest’ultimo e al prezzo della categoria di spedizione più economica.
Art. 20 Remunerazione delle prestazioni in caso di decisione in merito alla
conclusione di un accordo sull’accesso
1Se la PostCom dispone la conclusione di un accordo sull’accesso all’impianto di caselle postali, la remunerazione delle prestazioni di cui all’articolo 18 capoverso 1 si compone:
a. dei costi incrementali;
b. di una quota proporzionale dei costi comuni non specifici alle prestazioni; e
c. di un supplemento che la PostCom fissa in modo che il gestore dell’impianto di caselle postali che prende in consegna un invio postale non risulti svantaggiato rispetto al caso in cui l’invio gli fosse consegnato dal mittente in quanto fornitore.
2La remunerazione è calcolata in base ai costi figuranti nella contabilità del gestore dell’impianto di caselle postali.
Art. 21 Pari trattamento e consultazione degli accordi
1Il gestore di un impianto di caselle postali assicura la parità di trattamento di tutti i fornitori che effettuano la distribuzione a domicilio.
2Il gestore di un impianto di caselle postali deve consegnare alla PostCom, entro due settimane dalla sua conclusione, l’accordo sull’accesso all’impianto di caselle postali.
3Su richiesta, la PostCom autorizza il fornitore che effettua la distribuzione a domicilio e che negozia un accordo sull’accesso con il gestore di un impianto di caselle postali a consultare gli accordi già conclusi dal gestore in questione. Sono esclusi i contenuti che sottostanno al segreto d’affari.
Sezione 5: Scambio di dati
Art. 22 Diritto allo scambio e impiego dei dati
1Hanno diritto di scambiare indirizzi e ordini dei clienti (dati) i fornitori che effettuano la distribuzione a domicilio.
2Il fornitore che effettua la distribuzione a domicilio può trattare gli indirizzi in quanto sia necessario per i seguenti scopi nell’ambito della distribuzione degli invii postali:
a. la rispedizione;
b. la deviazione;
c. il trattenimento.