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Consultazione 2011/57: Ordinanza sulle poste · 30 pagine

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3. Ordinanza del 6 dicembre 199913 sull’organizzazione del Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni

Art. 5 cpv. 2 lett. b

Abrogata

Art. 11 cpv. 1, 2 lett. c, f e g

1L’Ufficio federale delle comunicazioni (UFCOM) è l’autorità competente in materia di telecomunicazioni, di comunicazione elettronica di massa e individuale, nonché per il settore postale.

2Conformemente al suo mandato politico, esso persegue in particolare i seguenti obiettivi:

c. garantire a livello nazionale il servizio universale nel settore del traffico dei pagamenti.

3Per conseguire tali obiettivi, l’UFCOM svolge le seguenti funzioni:

f. prepara le decisioni per una politica coerente nel settore dei servizi postali;

g. svolge i compiti assegnatigli nell’ambito della promozione indiretta della stampa.

Art. 14 Commissione delle poste

Sul piano amministrativo, la Commissione delle poste (art. 20 della legge del 17 dicembre 2010 sulle poste) è aggregata alla Segreteria generale.

Art. 83 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il ... 2012.

... In nome del Consiglio federale svizzero

La presidente della Confederazione: ….

La cancelliera della Confederazione: Corina Casanova

13 RS 172.217.1