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Consultazione 2011/57: Ordinanza sulle poste · 30 pagine

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2Su richiesta, PostFinance emette un giustificativo fisico o elettronico per le prestazioni di cui al capoverso 1 lettere b–e.

Art. 39 Accesso alle prestazioni nel settore del traffico dei pagamenti

1L’accesso è adeguato se il 90 per cento della popolazione residente permanente può accedere, a piedi o con i mezzi pubblici, alle prestazioni di cui all’articolo 38 capoverso 1 lettere c–e nell’arco di 30 minuti.

2Il metodo per misurare l’accesso deve essere scientificamente riconosciuto e certificato da un organo indipendente. Deve inoltre tenere conto dello stato della tecnica.

3Il metodo e gli strumenti di misurazione devono essere approvati dall’UFCOM.

Art. 40 Eccezioni

1PostFinance può precludere a determinati clienti la fruizione delle prestazioni nel settore del traffico dei pagamenti di cui all’articolo 38, se:

a. disposizioni nazionali o internazionali nell’ambito della legislazione in materia di mercati finanziari, riciclaggio di denaro o embargo si oppongono alla fornitura della prestazione; oppure

b. vi è il rischio di gravi danni sul piano legale e della reputazione.

2Nelle proprie condizioni generali PostFinance specifica i casi che danno luogo alla preclusione delle prestazioni.

Capitolo 5: Finanziamento del servizio universale nei settori dei servizi postali e del traffico dei pagamenti

Art. 41 Principio

Il servizio universale è finanziato con i ricavi della Posta e delle società del gruppo Posta.

Art. 42 Fissazione dei prezzi

1La Posta e le società del gruppo Posta fissano i prezzi delle proprie prestazioni in base a principi economici e tenendo conto del finanziamento del servizio universale.

2La Posta fissa i prezzi degli invii postali di cui all’articolo 29 capoverso 1 lettera a indipendentemente dalla distanza e secondo principi uniformi. La PostCom verifica periodicamente il rispetto della fissazione dei prezzi indipendentemente dalla distanza.

3La Posta fissa i prezzi per la distribuzione dei giornali e periodici di cui all’articolo 29 capoverso 1 lettera c indipendentemente dalla distanza. L’UFCOM verifica periodicamente il rispetto della fissazione dei prezzi indipendentemente dalla distanza.