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Consultazione 2011/57: Ordinanza sulle poste · 30 pagine

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a. lettere fino a 1 kg e pacchi fino a 20 kg, distribuiti come invio unico:

1. il primo giorno feriale successivo al giorno della consegna,

2. entro il terzo giorno feriale successivo al giorno della consegna;

b. lettere fino a 1 kg e pacchi fino a 20 kg distribuiti come invii di massa;

c. giornali e periodici in abbonamento con distribuzione regolare;

d. atti giudiziari ed esecutivi con ricevuta fisica o elettronica.

2Il servizio universale transfrontaliero nel settore dei servizi postali è retto dalle disposizioni obbligatorie dei trattati internazionali. Esso comprende l’offerta per il trasporto all’estero dei seguenti invii postali indirizzati:

a. lettere fino a 1 kg e pacchi fino a 20 kg distribuiti come invio singolo;

b. lettere fino a 1 kg e pacchi fino a 20 kg distribuiti come invii di massa.

3La Posta offre ai mittenti i seguenti servizi:

a. avviso di ricevimento;

b. rinvio.

4La Posta offre ai destinatari i seguenti servizi:

a. rispedizione;

b. deviazione;

c. trattenimento.

5Per invio unico si intendono gli invii postali che il mittente affida alla Posta affinché quest’ultima li trasporti secondo le condizioni generali.

6Per invio di massa si intendono gli invii postali che il mittente affida alla Posta affinché quest’ultima li trasporti secondo condizioni individuali convenute in un contratto scritto per il trasporto.

7I giorni feriali e di consegna sono dal lunedì al venerdì, esclusi i giorni festivi ordinari.

8Non fanno parte dell’offerta del servizio universale gli invii espressi e per corriere.

Art. 30 Presa in consegna

1La Posta prende in consegna in uffici e agenzie postali le lettere e i pacchi di cui all’articolo 29 capoversi 1 lettera a e 2 lettera a.

2La Posta prende inoltre in consegna nelle cassette postali pubbliche le lettere preaffrancate per la Svizzera e l’estero senza avviso di ricevimento.

3La Posta mette a disposizione appositi uffici d’accettazione per gli invii postali di cui all’articolo 29 capoverso 1 lettere b–d e capoverso 2 lettera b.

Art. 31 Distribuzione a domicilio

1La Posta è tenuta a distribuire a domicilio gli invii postali, se: