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Consultazione 2011/57: Ordinanza sulle poste · 30 pagine

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Art. 2 Delega ad altre società del gruppo Posta dei mandati di fornitura del

servizio universale nei settori dei servizi postali e del traffico dei pagamenti

1In quanto la Posta o una società del gruppo Posta le deleghi mandati di fornitura del servizio universale nei settori dei servizi postali o del traffico dei pagamenti, un’altra società del gruppo ha i diritti e gli obblighi sanciti nella presente ordinanza.

2La Posta assicura che le società del gruppo adempiano i mandati di fornitura del servizio universale conformemente alle prescrizioni.

3La Posta conserva i diritti e gli obblighi di cui agli articoli 44, 45, 49, 50, 51, 54, 58 capoverso 1 e 80 capoverso 4.

Capitolo 2: Diritti e obblighi dei fornitori

Sezione 1: Obbligo di notifica ordinaria

Art. 3 Notifica ordinaria

1I fornitori che, con i servizi postali, realizzano una cifra d’affari annua di almeno 500 000 franchi devono notificarsi presso la Commissione delle poste (PostCom) entro due mesi dall’inizio dell’attività e trasmetterle le indicazioni e le prove di cui agli articoli 4 e 5.

2La PostCom disciplina i dettagli amministrativi.

Art. 4 Indicazioni

1Il fornitore deve trasmettere alla PostCom le seguenti indicazioni in formato elettronico e cartaceo:

a. nome, ditta e indirizzo;

b. descrizione delle prestazioni;

c. descrizione dell’organizzazione;

d. indicazioni sulla cifra d’affari annua realizzata con i servizi postali;

e. prova della sede, del domicilio o della stabile organizzazione;

f. prova del rispetto delle condizioni di lavoro abituali nel settore.

2Il fornitore deve comunicare entro due settimane alla PostCom qualsiasi modifica delle indicazioni di cui al capoverso 1.

3Il fornitore deve provare di avere sede, domicilio o una stabile organizzazione in Svizzera mediante un estratto del registro di commercio oppure un certificato di domicilio.

4Se ha sede o domicilio all’estero, il fornitore deve fornire la prova di cui al capoverso 1 lettera e mediante un estratto del registro di commercio, un certificato di domicilio o un documento equivalente e indicare un recapito in Svizzera.