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Consultazione 2011/57: Ordinanza sulle poste · 30 pagine

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2. i propri donatori, oppure

3. i propri membri;

d. sono pubblicati almeno trimestralmente;

e. pesano meno di 1 kg, compresi gli inserti;

f. non servono prevalentemente a soddisfare scopi commerciali o a pubblicizzare prodotti e servizi;

g. presentano una parte redazionale di almeno il 60 per cento in media;

h. hanno una tiratura media, autenticata da un organo di controllo indipendente e riconosciuto, compresa tra i 1000 e i 300 000 esemplari per edizione;

i. non sono in maggioranza di proprietà pubblica;

j. non sono editi, direttamente o indirettamente, da un ente statale;

k. sono a pagamento;

l. constano di almeno quattro pagine; e

m. sono inviati senza lettera d’accompagnamento personalizzata.

4Il capoverso 3 lettere c, i, j e k non si applica alle Chiese nazionali o altre comunità religiose riconosciute a livello cantonale.

Art. 37 Procedura

La richiesta di una riduzione per la distribuzione di giornali e periodici va presentata all’Ufficio federale delle comunicazioni (UFCOM) entro il 31 maggio di ogni anno per l’anno seguente.

Capitolo 4: Servizio universale nel settore del traffico dei pagamenti

Art. 38 Offerta

1Il servizio universale comprende l’offerta, destinata alle persone fisiche o giuridiche con domicilio, sede o stabile organizzazione in Svizzera, delle seguenti prestazioni erogate a livello nazionale nel settore del traffico dei pagamenti in franchi svizzeri:

a. l’apertura e la tenuta di un conto per il traffico dei pagamenti;

b. i trasferimenti dal proprio conto per il traffico dei pagamenti al conto di un terzo;

c. i trasferimenti di contanti sul conto di un terzo, sempre che non sussistano obblighi di identificazione dell’ordinante a livello nazionale o internazionale;

d. il versamento di contanti sul proprio conto per il traffico dei pagamenti;

e. il prelievo di contanti dal proprio conto per il traffico dei pagamenti, fatta salva la disponibilità di contanti nel punto di prelievo.