Progetto

Consultazione 2011/57: Ordinanza sulle poste · 30 pagine

Fedlex · Progetto · Pagina 26Fedlex · Progetto

Art. 78 Fatturazione, esigibilità, differimento e prescrizione

1La PostCom emette fatture per riscuotere la tassa di vigilanza.

2Se i fornitori contestano la fattura loro indirizzata, la PostCom emana una decisione.

3L’esigibilità, il differimento e la prescrizione sono retti dalle disposizioni dell’ordinanza generale dell’8 settembre 20047 sugli emolumenti.

Capitolo 10: Relazioni internazionali

Art. 79

1Il DATEC può concludere accordi internazionali, dal contenuto tecnico e amministrativo, che rientrano nel campo d’applicazione della presente ordinanza.

2L’UFCOM prepara le decisioni del Consiglio federale concernenti la conclusione di accordi internazionali.

3L’UFCOM rappresenta la Svizzera nelle organizzazioni internazionali o assicura il coordinamento di tale rappresentanza.

Capitolo 11: Disposizioni finali

Art. 80 Disposizioni transitorie

1I fornitori che, al momento dell’entrata in vigore della presente ordinanza, dispongono di una concessione, risultano notificati o non sono soggetti all’obbligo di concessione o notifica devono notificarsi presso la PostCom entro due mesi.

2Le richieste di annullamento delle concessioni rilasciate in virtù dell’articolo 5 della legge del 30 aprile 19978 sulle poste devono essere presentate al DATEC entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente ordinanza. Le richieste sono trattate gratuitamente.

3Per il 2012, le richieste per la concessione di una riduzione per la distribuzione di giornali e periodici secondo l’articolo 36 sono trattate conformemente al diritto anteriore.

4Per il 2012, la Posta deve presentare l’esposizione dei costi del servizio universale secondo le esigenze legali nonché il rapporto di cui all’articolo 54 conformemente al diritto anteriore.

5Entro 15 mesi dall’entrata in vigore della presente ordinanza, la PostCom istituisce un organo di conciliazione o affida tale incarico a terzi.

7 RS 172.041.1

8 RU 1997 2452, 2000 2355, 2003 4297, 2006 2197, 2007 5645