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Consultazione 2011/57: Ordinanza sulle poste · 30 pagine

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4Ai giornali e ai periodici aventi diritto a una riduzione per la distribuzione secondo l’articolo 36 è concessa, per ogni esemplare, una riduzione sul prezzo fissato secondo il capoverso 2.

5La riduzione per la distribuzione è calcolata ogni anno in base alla quantità di stampa regionale e locale ovvero di stampa associativa e delle fondazioni che, nell’anno precedente, ha avuto diritto alla riduzione. Le eventuali differenze sono computate l’anno successivo nelle nuove riduzioni.

6Il Consiglio federale verifica i calcoli effettuati dalla Posta secondo i capoversi 2–4 e approva i prezzi ridotti.

7Gli invii postali di cui all’articolo 29 capoverso 1 lettera a, aperti e recanti la dicitura «cecogrammi», sono trasportati gratuitamente, se:

a. sono consegnati da ipovedenti, non vedenti o dalle organizzazioni di ipovedenti o non vedenti oppure sono loro indirizzati; e

b. contengono documenti in Braille o registrazioni sonore non utilizzati per scopi di comunicazione commerciale.

Art. 43 Divieto di sovvenzionamento trasversale

1Ai sensi dell’articolo 19 capoverso 1 LPO un sovvenzionamento trasversale è illecito, se:

a. i ricavi realizzati con una prestazione non inclusa nel servizio universale non sono sufficienti per coprire i costi incrementali di tale prestazione; e

b. i ricavi realizzati con una prestazione o con un intero settore di un’impresa facente parte del servizio riservato superano i costi unici di tale prestazione o settore.

2I costi sono attribuiti secondo un modello a più livelli che distribuisce tutti i costi sulle prestazioni interessate e poggia su principi contabili che devono essere oggettivamente giustificabili (principio di piena concorrenza).

3La Posta e le società del gruppo Posta devono rispettare il divieto di sovvenzionamento trasversale.

Art. 44 Calcolo dei costi netti derivanti dall’obbligo di fornire il servizio

universale

1I costi netti derivanti dall’obbligo di fornire il servizio universale risultano dal confronto tra il risultato che il gruppo Posta consegue tenendo conto dell’obbligo di fornire il servizio universale e il risultato ipotetico che conseguirebbe senza tale obbligo.

2Per determinare i costi netti derivanti dall’obbligo di fornire il servizio universale, la Posta presenta alla PostCom lo scenario senza tale obbligo. Lo scenario deve essere approvato dalla PostCom.

3La Posta calcola i costi netti come differenza tra i costi evitati e i ricavi non conseguiti per le prestazioni nei settori dei servizi postali e del traffico dei pagamenti.