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Consultazione 2011/57: Ordinanza sulle poste · 30 pagine

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Art. 81 Diritto previgente: abrogazione

Le seguenti ordinanze sono abrogate:

a. l’ordinanza del 26 novembre 20039 sulle poste;

b. l’ordinanza del DATEC del 18 marzo 199810 concernente l’ordinanza sulle poste.

Art. 82 Modifica del diritto vigente

Le ordinanze qui appresso sono modificate come segue:

1. Ordinanza del 13 novembre 196211 sulle norme della circolazione stradale

Art. 91a cpv. 1 lett. f

1Non sono assoggettati al divieto di circolare la notte e la domenica:

f. i viaggi effettuati dalla Posta Svizzera nell’ambito dell’obbligo di fornire il servizio universale (art. 13 della legge del 17 dicembre 2010 sulle poste)

Art. 92 cpv. 2 lett. a e f, nonché cpv. 4

2I permessi sono rilasciati per le seguenti corse:

a. per il trasporto di invii postali su mandato della Posta Svizzera e nell’ambito dell’obbligo a carico di quest’ultima di fornire il servizio universale (art. 13 della legge del 17 dicembre 2010 sulle poste);

f. per il trasporto di invii postali del servizio universale da parte dei fornitori o su loro incarico (art. 4 della legge del 17 dicembre 2010 sulle poste).

4Il Cantone di stanza oppure quello nel quale il viaggio assoggettato al permesso inizia rilascia il permesso, che è valido in tutta la Svizzera. La competenza del Cantone di stanza decade se il viaggio non tocca il suo territorio. Per i veicoli della Confederazione e per le corse di cui al capoverso 2 lettera f il permesso è rilasciato dall’USTRA.

2. Ordinanza del 7 novembre 200712 sugli emolumenti USTRA

Allegato, n. 2

Emolumenti per prestazioni e autorizzazioni speciali

2 Conferimento o diniego di autorizzazioni per corse effettuate la notte e la domenica (art. 92 cpv. 4 ONC)

9 RS 783.01

10 RS 783.011

11RS 741.11

12 RS 172.047.40