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Consultazione 2011/57: Ordinanza sulle poste · 30 pagine
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Art. 81 Diritto previgente: abrogazione
Le seguenti ordinanze sono abrogate:
a. l’ordinanza del 26 novembre 20039 sulle poste;
b. l’ordinanza del DATEC del 18 marzo 199810 concernente l’ordinanza sulle poste.
Art. 82 Modifica del diritto vigente
Le ordinanze qui appresso sono modificate come segue:
1. Ordinanza del 13 novembre 196211 sulle norme della circolazione stradale
Art. 91a cpv. 1 lett. f
1Non sono assoggettati al divieto di circolare la notte e la domenica:
f. i viaggi effettuati dalla Posta Svizzera nell’ambito dell’obbligo di fornire il servizio universale (art. 13 della legge del 17 dicembre 2010 sulle poste)
Art. 92 cpv. 2 lett. a e f, nonché cpv. 4
2I permessi sono rilasciati per le seguenti corse:
a. per il trasporto di invii postali su mandato della Posta Svizzera e nell’ambito dell’obbligo a carico di quest’ultima di fornire il servizio universale (art. 13 della legge del 17 dicembre 2010 sulle poste);
f. per il trasporto di invii postali del servizio universale da parte dei fornitori o su loro incarico (art. 4 della legge del 17 dicembre 2010 sulle poste).
4Il Cantone di stanza oppure quello nel quale il viaggio assoggettato al permesso inizia rilascia il permesso, che è valido in tutta la Svizzera. La competenza del Cantone di stanza decade se il viaggio non tocca il suo territorio. Per i veicoli della Confederazione e per le corse di cui al capoverso 2 lettera f il permesso è rilasciato dall’USTRA.
2. Ordinanza del 7 novembre 200712 sugli emolumenti USTRA
Allegato, n. 2
Emolumenti per prestazioni e autorizzazioni speciali
2 Conferimento o diniego di autorizzazioni per corse effettuate la notte e la domenica (art. 92 cpv. 4 ONC)
9 RS 783.01
10 RS 783.011
11RS 741.11