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Consultazione 2011/57: Ordinanza sulle poste · 30 pagine
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Art. 16 Modalità di informazione
1Il fornitore deve offrire ai propri clienti un accesso semplice e gratuito alle informazioni di cui agli articoli 1115.
2Le informazioni possono essere fornite in formato elettronico o cartaceo.
Sezione 4: Accesso agli impianti di caselle postali
Art. 17 Diritto
1Hanno diritto di accedere agli impianti di caselle postali i fornitori che effettuano la distribuzione a domicilio.
2Sugli invii postali distribuiti presso gli impianti di caselle postali deve essere identificabile il fornitore che effettua la distribuzione a domicilio.
Art. 18 Prestazioni
1Il gestore di un impianto di caselle postali deve garantire ai fornitori che effettuano la distribuzione a domicilio l’accesso ad almeno le seguenti prestazioni:
a. la presa in consegna e la distribuzione nelle caselle postali degli invii postali di cui all’articolo 2 lettere b–e LPO;
b. la presa in consegna, il deposito e il recapito degli invii postali con avviso di ricevimento di cui all’articolo 2 lettere b–d LPO, nonché l’avviso del destinatario;
c. la presa in consegna, il deposito e il recapito degli invii postali di cui all’articolo 2 lettere b–e LPO che, per dimensioni o caratteristiche, non sono adatti alla distribuzione nelle caselle postali, nonché l’avviso del destinatario.
2Il gestore dell’impianto di caselle postali determina il luogo e la fascia oraria in cui i fornitori che effettuano la distribuzione a domicilio possono recapitare gli invii postali. Nel far ciò, può tenere conto dei processi operativi esistenti.
3Per le prestazioni di cui al capoverso 1, il gestore di un impianto di caselle postali non assume una responsabilità più ampia rispetto a quella assunta nei confronti dei propri clienti dal fornitore che effettua la distribuzione a domicilio.
Art. 19 Invii postali non recapitabili
1Il fornitore che effettua la distribuzione a domicilio deve ritirare l’invio postale non recapitabile se il destinatario è sconosciuto oppure rifiuta di prendere in consegna l’invio.
2L’invio postale deve essere ritirato entro sette giorni presso l’impianto di caselle postali in cui avrebbe dovuto essere distribuito.