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Consultazione 2011/57: Ordinanza sulle poste · 30 pagine

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b. per veicolare l’apporto fornito dalla Svizzera a opere e istituzioni internazionali di carattere sociale o culturale;

c. per commemorare personalità svizzere ed estere decedute.

2Le richieste vanno inoltrate tempestivamente alla Posta; questa prende una decisione definitiva in merito.

3I richiedenti non possono far valere pretese finanziarie.

Capitolo 9: Emolumenti e tasse di vigilanza

Art. 75 Tasse amministrative

1La PostCom riscuote per la propria attività tasse amministrative a copertura dei costi, in particolare per:

a. la notifica dei fornitori e la verifica delle prove necessarie a tal fine;

b. le prestazioni e le decisioni relative all’accesso agli impianti di caselle postali, allo scambio di dati e alla vigilanza sulla fornitura del servizio universale nel settore dei servizi postali.

2Deve pagare una tassa amministrativa chi occasiona una decisione o domanda una prestazione. La tassa è calcolata in funzione dell’onere causato.

3La PostCom emana un regolamento sugli emolumenti che deve essere approvato dal DATEC.

4Per il resto si applicano le disposizioni dell’ordinanza generale dell’8 settembre 20046 sugli emolumenti.

Art. 76 Tasse di vigilanza

1Per coprire i costi di vigilanza generali non coperti dalle entrate provenienti dagli emolumenti, la PostCom riscuote ogni anno da ciascun fornitore una tassa di vigilanza proporzionale per la sua attività di vigilanza.

2La tassa di vigilanza è calcolata in funzione delle indicazioni che tutti i fornitori di cui all’articolo 3 presentano ogni anno alla PostCom secondo l’articolo 53 capoverso 2 lettera a.

Art. 77 Inizio e fine dell’assoggettamento

1L’assoggettamento inizia con la notifica dell’avvio dell’attività e termina con la cessazione dell’attività.

2Se l’obbligo di pagare la tassa di vigilanza non inizia o termina con l’anno contabile, la tassa di vigilanza è dovuta pro rata temporis.

6 RS 172.041.1