Rapporto sui risultati

Consultazione 2012/129: Modifica della legge sull'ingegneria genetica (integrazione dei risultati del PNR 59 e regioni senza OGM) e ordinanza sulla coesistenza. · 37 pagine

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Capoverso 2 lettera b

Organizzazioni vicine alla ricerca lamentano l'insufficiente disciplinamento dell'informazione dei vicini riguardo alla coltivazione OGM. L'obbligo passivo di informare autorità, vicini e persone interessate creerebbe insicurezza nel vicinato e tantissime richieste alle autorità; per tale motivo si preferisce che il gestore informi attivamente, personalmente o attraverso le autorità, eventuali interessati (Gen Suisse, scienceindustries, Ask-Force).

Parecchie associazioni contadine e ONG, nonché altre singole organizzazioni propongono di completare la presente disposizione con la precisazione "le autorità comunali e cantonali" e l'aggiunta "... e altri rilevanti attori”. Ritengono, infatti, che le autorità comunali e cantonali debbano essere informate per prime in quanto organi di controllo e che vadano informati anche altri attori, come ad esempio gli addetti alla moltiplicazione di sementi o le organizzazioni di protezione della natura (Bio ZH & SH, Kleinbauern-Vereinigung, Uniterre, Gen Au, ACSI, FRC, SWISSAID, StopOGM, PSA, Sativa Rheinau, SAG).

ZH richiede di migliorare la formulazione, in tedesco, poiché sono le misure che devono essere documentate e non le autorità, i gestori e gli apicoltori.

Capoverso 2 lettera c

TG richiede di modificare la presente disposizione in modo da imporre la valutazione regolare dell'efficacia delle misure previste.

Capoverso 2 lettera d

BS, LU, SG, ZG, ZH e ACCS richiedono il completamento della disposizione con la precisazione "ulteriori prescrizioni specifiche in materia di assicurazione della qualità", poiché ogni azienda contadina deve già adempiere diverse prescrizioni di questo tipo.

Capoverso 2 lettera e (nuovo)

Considerato che la contaminazione causata dall'utilizzo comune di macchine, benché poco studiata, è ritenuta il principale fattore di contaminazione, alcune associazioni contadine e ONG e altre singole organizzazioni (Bio ZH & SH, Kleinbauern-Vereinigung, Uniterre, Gen Au, ACSI, FRC, SWISSAID, StopOGM, PSA, Sativa Rheinau, SAG) propongono di introdurre una lettera e "misure volte a evitare la propagazione di sementi e tuberi-seme attraverso l'utilizzo di macchine e transporter".

Capoverso 3

Diversi Cantoni ritengono che si dovrebbe avviare una procedura di verifica della presenza indesiderata di materiale geneticamente modificato in raccolti non geneticamente modificati anche senza che i gestori vicini adducano dei motivi (BS, LU, SG, ZG, ACCS). Inoltre, in virtù dell'articolo 7 capoverso 2 lettera b LIG, tale legittimazione va data anche agli apicoltori (BS, LU, SG, SH, TG, TI, ZG, ACCS). SH e SZ indicano inoltre che non è chiaro chi debba sopportare i costi di una verifica, nel caso in cui le disposizioni dell'articolo 7 capoverso 2 siano state rispettate.

Diverse associazioni contadine e ONG, nonché altre singole organizzazioni propongono di completare questo capoverso aggiungendo che in fase di verifica i fatti vanno immediatamente accertati, considerato che il tempo è un fattore decisivo per contenere il danno (Bio ZH & SH, Kleinbauern-Vereinigung, Uniterre, Gen Au, ACSI, FRC, SWISSAID, StopOGM, PSA, Sativa Rheinau, SAG).

JU, fenaco e Swiss-Seed richiedono la creazione di un fondo alimentato con mezzi federali per l'indennizzo di danni causati da contaminazione con sementi OGM, nel caso in cui i responsabili non possano essere individuati o non siano assicurati, in modo da evitare processi interminabili per la liquidazione del sinistro. CDPNP ritiene che, nella maggior parte dei casi, i danni causati all’ambiente siano irreparabili e irreversibili e che per simili danni occorra pertanto introdurre una responsabilità civile.