Rapporto sui risultati

Consultazione 2012/129: Modifica della legge sull'ingegneria genetica (integrazione dei risultati del PNR 59 e regioni senza OGM) e ordinanza sulla coesistenza. · 37 pagine

Fedlex · Rapporto sui risultati · Pagina 17Fedlex · Rapporto sui risultati

Articolo 12 Messa in commercio (esistente)

SO e numerose associazioni contadine, nonché singoli produttori esigono che venga considerata l'analisi costi-benefici, come logica conseguenza al nuovo articolo 187 capoverso 1 LAgr. Nella procedura d'autorizzazione va tenuto conto del fatto che, in virtù dell'articolo 104 Cost., l'agricoltura svizzera deve mirare a una produzione ecologicamente sostenibile e orientata verso il mercato e, conseguentemente, l'utilizzo di OGM potrebbe essere autorizzato solo se non rappresenta un rischio inaccettabile per l'ambiente e la salute e comporti un beneficio duraturo per agricoltura, ambiente e consumatori (AGRIDEA, BBV, CJA, USDCR, USC, VSKP, SVZ, Suisseporcs, swisssem).

Swisssem afferma di non essere contraria, per principio, all’ingegneria genetica nella selezione vegetale ma che è necessario responsabilizzare il richiedente affinché le sue piante geneticamente modificate non si incrocino o mescolino con il raccolto non geneticamente modificato.

Articolo 14 Deroghe all'obbligo di notifica e d'autorizzazione; controllo autonomo (esistente)

ZH e alcune singole organizzazioni vicine alla ricerca richiedono una procedura di notifica e d'autorizzazione semplificata per l'emissione sperimentale sul terreno degli stabilimenti federali di analisi e d’esperimenti, in base alla quale le esigenze fondamentali concernenti gli esperimenti e gli organismi assoggettati solo a un obbligo di notifica vanno fissate in un'autorizzazione quadro. Tali procedure semplificate sarebbero opportune segnatamente per i "protected sites", come quelli autorizzati dalla Confederazione presso Agroscope Reckenholz-Tänikon, e incentiverebbero, in Svizzera, la ricerca sulla biosicurezza e sulla biotecnologia delle piante (Consiglio dei PF, Accademie svizzere delle scienze).

Articolo 15a Formazione

Diverse associazioni contadine e ONG, nonché altre singole organizzazioni ritenendo che la formazione sia obbligatoria e che, in questo contesto, sia assolutamente necessario coinvolgere tutti gli attori e considerare le peculiarità cantonali e regionali, propongono di riformulare questo articolo in modo che siano l'Ufficio federale dell'agricoltura, l'Ufficio federale dell'ambiente e i Cantoni a emanare, insieme, prescrizioni sulla formazione (Bio ZH & SH, Kleinbauern-Vereinigung, Uniterre, Gen Au, ACSI, FRC, SWISSAID, StopOGM, PSA, Sativa Rheinau, SAG). Anche SZ vuole che il Consiglio federale sostituisca la formulazione facoltativa proposta con una vincolante.

CFSB chiede come dovrebbe svolgersi, in concreto, una simile formazione e se, ad esempio, bisognerebbe seguire un corso specifico prima dell'utilizzo di ogni nuova pianta. SZ fa notare che non è chiaro in che modo si possa accertare che qualcuno disponga delle conoscenze e delle competenze necessarie. TG propone che si presupponga una formazione agricola di base o un diploma specialistico nell'uso di piante geneticamente modificate. FNS invita a definire la cerchia dei destinatari di simili corsi, poiché non è ancora chiaro chi debba sottostare a tale obbligo.

Proviande rifiuta qualsiasi prescrizione supplementare concernente la formazione di persone che utilizzano OGM nella trasformazione di carne, uova o latte, poiché tali prodotti non sono OGM pur provenendo da animali foraggiati con OGM.

Articolo 16 Separazione del flusso delle merci

Capoverso 2

Diverse associazioni contadine e ONG, nonché altre singole organizzazioni auspicano che oltre a nominare l'intera filiera di produzione si elenchino esplicitamente la catena di trasformazione e quella commerciale affinché sia chiaro che le relative disposizioni si