Rapporto esplicativo
Consultazione 2012/30: Modifica della legge sulla navigazione aerea (LNA) · 31 pagine
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base giuridica insufficiente. Occorrerebbe eventualmente creare delle basi legali che autorizzino il Consiglio federale a concludere i necessari accordi internazionali. Il rapporto consiglia di esaminare a fondo la questione della base giuridica delle missioni Fox, e segnatamente la necessità di concludere con gli Stati esteri interessati degli accordi che disciplinino la presenza dei ground marshal svizzeri. Dall’esame delle basi giuridiche non è emerso alcun risultato univoco. È certo però che a livello internazionale l’impiego di ground marshal non è disciplinato in maniera esplicita. La competenza conferita al Consiglio federale di concludere accordi internazionali nell’ambito della sicurezza dell’aviazione riguarda anche eventuali accordi relativi ai ground marshal. Lo stesso vale peraltro anche per gli accordi internazionali concernenti l’impiego di incaricati della sicurezza in aeroporti svizzeri. Sinora i Memorandum of Understanding già conclusi con diversi Stati poggiavano, in quanto a contenuti, direttamente sul diritto internazionale.
Cpv. 3
Parallelamente alla regolamentazione di cui all’art. 40b LNA, all’articolo 3a LNA il Consiglio federale è investito della competenza di disciplinare mediante un accordo internazionale la cooperazione tra fornitori di servizi della sicurezza aerea. A fungere da sfondo è un testo ripreso dalla Svizzera, ovvero il regolamento (CE) n. 550/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2004, sulla fornitura di servizi di navigazione aerea nel cielo unico europeo. L’articolo 10 del regolamento prevede che le organizzazioni preposte alla sicurezza aerea ricorrano ai servizi di altri fornitori di servizi certificati nell’UE e tramite tali cooperazioni possano concludere degli accordi. Tale facoltà deve spettare anche al Consiglio federale. Il precedente tenore dell’art. 3a LNA non copre la delega di servizi della sicurezza aerea. È stato pertanto integrato di conseguenza. Per i servizi della sicurezza aerea d’importanza nazionale si applicano le condizioni quadro sancite all’art. 40b LNA e le direttive del Consiglio federale emanate sulla base delle stesse.
Art. 8b Conversazioni radiotelefoniche
Ai sensi dell’articolo 18 della Costituzione federale (Cost.), la libertà di lingua è garantita.
L’articolo 4 Cost. elenca le lingue nazionali, tra le quali non figura l’inglese. Esiste pertanto un diritto a utilizzare, per le conversazioni radiotelefoniche, ciascuna delle lingue nazionali. Una limitazione di tale diritto può aversi solo mediante una legge formale. Con un nuovo articolo della LNA s’intende creare una base in tal senso. L’unica lingua per le conversazioni radiotelefoniche con i servizi del traffico aereo dovrà essere in futuro l’inglese. Saranno ammesse eccezioni per tenere conto delle esigenze nelle regioni limitrofe e nell’ambito dei servizi d’informazione di volo.
Art. 21a Incaricati della sicurezza nel traffico aereo Cpv. 1
Sancisce il principio secondo cui, allo scopo di prevenire atti illeciti a bordo di aeromobili svizzeri nel traffico aereo commerciale internazionale, siano impiegati incaricati della sicurezza.
Cpv. 2
In attuazione della raccomandazione contenuta nel Rapporto del Consiglio federale del 2 marzo 2012 in adempimento del postulato Malama 10.3045 (Sicurezza interna: chiarire le competenze) del marzo 201012, si colma la lacuna legale riguardante l’indennizzo dei Cantoni e dei Comuni per gli interventi degli agenti dei loro corpi di polizia. L’ammontare degli indennizzi è stabilito nel quadro di accordi tra la Confederazione e i Cantoni o i Comuni.
12 FF 2012 3973