Rapporto esplicativo
Consultazione 2012/30: Modifica della legge sulla navigazione aerea (LNA) · 31 pagine
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A titolo integrativo può ora essere rilasciata una concessione anche per gli aerodromi che servono il traffico nell’interesse pubblico; questo vale in particolare per la categoria C conformemente al capoverso 3 lettera c.
Cpv. 3
Vi sono ora tre tipi di concessioni:
– Categoria A: l’importanza straordinaria degli aeroporti nazionali di Zurigo e Ginevra nella
rete di aerodromi svizzeri deve emergere grazie alla loro assegnazione a una categoria separata. La concessione d’esercizio della categoria A presenta i requisiti più severi in termini di infrastruttura. L’aeroporto nazionale di Basilea-Mulhouse è soggetto, in quanto a pianificazione e costruzione dell’infrastruttura, al diritto francese e non dispone di una concessione d’esercizio svizzera.
– Categoria B: costituiscono una categoria a parte (categoria B) gli aerodromi regionali che
offrono collegamenti con destinazioni internazionali e/o servono a collegare gli aeroporti nazionali e garantiscono pertanto una rete minima di trasporti aerei (servizio di base). Oltre a obiettivi di politica aeronautica, svolgono anche un compito di politica strutturale. I requisiti relativi alla funzione di collegamento sono definiti nel PSIA. Appartengono a questa categoria gli aerodromi regionali di Berna-Belp e Lugano-Agno; in linea di massima, tuttavia, la categoria è aperta anche ad altri aerodromi.
– Categoria C: ottengono la concessione d’esercizio della categoria C gli aerodromi il cui
esercizio è d’interesse regionale. Il traffico che gestiscono è di interesse pubblico, ma non comprende necessariamente il traffico pubblico. Può eventualmente svolgervisi traffico di linea e/o charter, ma a differenza delle categorie A e B, non è obbligatorio. Il PSIA non cita un numero definitivo di aerodromi di questo genere: il rilascio della concessione dipende dall’adempimento dei requisiti (cfr. capoverso 2). Anche le concessioni d’esercizio della categoria C prevedono un obbligo di ammettere utenti. Non è escluso che anche gli eliporti possano rientrare in questa categoria.
Art. 36b Diritti e obblighi del concessionario Cpv. 1–3
I tre capoversi corrispondono, nel contenuto, al vigente articolo 36a capoverso 2. Con la concessione d’esercizio, l’esercente dell’autodromo ottiene una posizione di monopolio economico ai sensi dell’articolo 3 capoverso 1 lettera b della legge sui cartelli. Si tratta di stabilire in futuro per quali attività la concorrenza debba essere possibile o esclusa. Se questo avvenga nella concessione o nel regolamento d’esercizio sarà stabilito a livello di ordinanza.
Cpv. 4
Il Consiglio federale disciplina a livello di ordinanza i requisiti di infrastruttura ed esercizio. Per gli aeroporti nazionali si applicano i requisiti più severi. La loro infrastruttura deve per esempio essere adatta all’esercizio del volo notturno e deve essere possibile procedere verso tali aeroporti anche in condizioni meteorologiche estreme. Per gli aeroporti regionali con funzione di collegamento non è per esempio necessario soddisfare quest’ultimo requisito, ma per il resto essi devono soddisfare standard altrettanto elevati come per gli aeroporti nazionali. Requisiti di entità minore in quanto a equipaggiamento tecnico sono invece richiesti nel caso degli aeroporti regionali (senza funzione di collegamento), che per esempio non devono necessariamente essere muniti di procedura di avvicinamento strumentale e hanno inoltre maggiore margine d’azione circa l’esercizio, non dovendo essere aperti tutto l’anno. Questo consentirà per esempio all’aeroporto di Samedan, che ora rientra in questa categoria, di prevedere orari d’esercizio diversi a seconda della stagione. Con l’attuale concessione unitaria, che prevede un obbligo illimitato di ammettere utenti, ciò non sarebbe possibile.