Rapporto esplicativo

Consultazione 2012/30: Modifica della legge sulla navigazione aerea (LNA) · 31 pagine

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Pericoli cagionali dalla navigazione aerea

Nella versione tedesca, “Gefängnis” diventa “Freiheitsstrafe”, che in italiano rimane “detenzione”, e “multa fino a 10 000 franchi” è sostituito con “multa fino a 180 aliquote giornaliere”.

Art. 90bis Facoltà menomate dei membri dell’equipaggio

“Detenzione” è sostituito con “detenzione fino a tre anni” e, nella versione tedesca, “Busse” diventa “Geldstrafe”, che in italiano rimane “multa”.

Art. 91 cpv. 2 lett. c e d Aggiramento dei controlli di sicurezza Cpv. 2 lett. c

La lettera c descrive due fattispecie di reato: da un lato, la situazione di chi s’introduce senza autorizzazione nell’area sterile di un aerodromo e, dall’altro, il fatto di evitare o vanificare i controlli di sicurezza nell’accedere all’area sterile. Per evitare che ogni minima inadempienza rispetto alle disposizioni di sicurezza faccia scattare un procedimento penale, ci si limita alle fattispecie di reato commesse intenzionalmente. D’altro canto si tratta anche di evitare che qualcuno tenti di mettere alla prova il sistema di controllo. Per questo motivo, anche il tentativo è punibile. Poiché si tratta di una contravvenzione, la punibilità del tentativo conformemente all’articolo 105 capoverso 2 CP deve essere menzionata espressamente nella legge.

Cpv. 2 lett. d

La lettera d sancisce che è punibile chiunque introduca intenzionalmente e senza autorizzazione nell’area sterile di un aerodromo armi o oggetti pericolosi ai sensi dell’articolo 4 della legge sulle armi (LArm)23. Come già alla lettera c, anche qui occorre menzionare espressamente che anche il tentativo è punibile. Limitando l’applicazione dell’articolo alle armi e agli oggetti pericolosi si garantisce che non sia punito qualsiasi tentativo, intenzionale o meno, di portare liquidi a bordo.

Art. 93 Ritiro della concessione

Nell’elencazione, l’articolo 37 è sostituito dall’articolo 36a, che ora disciplina la concessione d’esercizio degli aeroporti.

Art. 95 Disposizioni generali

Questa disposizione figura sotto il titolo “Reati”: l’inserimento in questo punto è errato. Può essere abrogata senza alcuna sostituzione, poiché figura anche all’articolo 98 capoverso 2. Inoltre, le disposizioni generali del codice penale si applicano a tutto il diritto penale accessorio (art. 333 cpv. 1 CP); non è pertanto necessario farne esplicitamente menzione nelle leggi relative al diritto penale accessorio. Eventuali disposizioni speciali divergenti del diritto penale amministrativo sono tuttavia prioritarie (art. 2 della legge sul diritto penale amministrativo, DPA24).

Art. 96 Applicabilità per territorio delle disposizioni penali

In questa disposizione si cita ancora l’articolo 97bissebbene sia stato abrogato già nel 1995. Nell’elencazione manca invece l’articolo 89a capoverso 3. Viene integrato di conseguenza.

23 RS 514.54

24 RS 313.0