Rapporto esplicativo

Consultazione 2012/30: Modifica della legge sulla navigazione aerea (LNA) · 31 pagine

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Si procede inoltre a un adeguamento delle disposizioni alla parte generale del Codice penale, cosicché la nota a piè di pagina diventa superflua (articoli 4–7 anziché articoli 4–6 del Codice penale).

Art. 97 cpv. 4 Reati a bordo di aeromobili svizzeri

L’articolo 6 cifra 2 del vecchio CP corrisponde al vigente articolo 7 capoversi 4 e 5 CP. La nota a piè di pagina nell’articolo 97 capoverso 4 (con rimando all’art. 6 cpv. 3 CP) non è appropriata. L’articolo 6 cifra 2 del vecchio CP si applicava solo agli svizzeri che commettevano un reato all’estero. L’articolo 7 capoversi 4 e 5 CP si applica indipendentemente dalla cittadinanza. Analogamente la nuova disposizione può rimandare all’articolo 7 capoversi 4 e 5 CP.

Art. 100 Obblighi di denuncia

Con l’integrazione degli obblighi di denuncia di pubblici ministeri e tribunali si colma una falla esistente relativa alla verifica della sicurezza degli impiegati che operano nella zona sterile di un aeroporto. Rientrano nell’obbligo di denuncia solo i reati rilevanti per la sicurezza

dell’aviazione. Oltre alle attività terroristiche si tratta notoriamente di gravi reati di violenza, ricatto, sequestro di persona e presa d’ostaggio, furto, rapimento, incendio intenzionale, uso delittuoso di materie esplosive, pericoli dovuti alla radioattività, gravi violazioni della legge sugli stupefacenti e violazioni della legge sugli esplosivi e della legge sulle armi. La comunicazione all’UFAC avviene con la riserva che ciò non pregiudichi un’inchiesta in corso. Si garantisce così che eventuali misure d’inchiesta segrete (p. es. sorveglianza telefonica) non vengano messe a rischio. L’UFAC trasmette le informazioni ricevute agli esercenti degli aeroporto interessati (cfr. più avanti art. 107 cpv. 6 LNA), i quali decidono quindi in merito a eventuali misure.

Art. 106 Applicazione delle disposizioni dell’aviazione civile all’aviazione militare Cpv. 1

Invariato

Cpv. 2

L’attuale articolo 106 capoverso 2 LNA si riferisce unicamente all’applicazione della legge agli aeromobili militari, senza tuttavia citare i restanti settori dell’aviazione militare nell’ambito misto civile-militare. Già oggi l’articolo 106 capoverso 2 LNA, come da interpretazione comune dell’UFAC e delle forze aeree, non si riferisce esclusivamente agli aeromobili militari, bensì in generale alle esigenze dell’aviazione militare. Riformulando in «all’aviazione militare» s’intende tener conto di ciò.

Art. 107a cpv. 4 e 6 AVRE, attuazione di raccomandazioni in materia di sicurezza UIIA Cpv. 4 e cpv. 4bis

L’articolo 107a LNA è stato integrato, in occasione dell’ultima modifica del 1° ottobre 2010 (in vigore dal 1° aprile 2011), di un nuovo capoverso 4 in base al quale ai fini delle inchieste sugli infortuni aeronautici e gli incidenti gravi, i fornitori di servizi della sicurezza aerea civile e militare possono registrare conversazioni e rumori di fondo in ambienti adibiti al traffico aereo. La possibilità di creare una raccolta di dati da registrazioni di conversazioni e rumori di fondo con un sistema adeguato (Ambient Voice Recording Equipment [AVRE]) si rifà a una raccomandazione di sicurezza dell’allora Ufficio d’inchiesta sugli infortuni aeronautici (UIIA; oggi Servizio d’inchiesta svizzero sulla sicurezza [SISI]) in relazione all’incidente dell’apparecchio Alitalia sullo Stadlerberg nel novembre 1990. Nonostante i diversi tentativi fatti nel corso degli anni, fino alla revisione della LNA 1 mancava una base legale per l’attuazione della raccomandazione.