Rapporto esplicativo
Consultazione 2012/30: Modifica della legge sulla navigazione aerea (LNA) · 31 pagine
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sensi dell’articolo 30 OSIA, le competenze per la coutenza degli aerodromi militari a fini civili non sono regolamentate. Occorre dunque colmare questa lacuna.
La competenza militare per l’infrastruttura si applica fino al raggiungimento di un determinato volume di traffico aereo civile. Oltre questa soglia, le competenze in materia di regolamentazione, ammissione di utenti e sorveglianza per la parte di coutenza a fini civili di un aerodromo militare saranno demandate all’UFAC. Il Consiglio federale dovrà stabilire nell’ordinanza disposizioni dettagliate sull’esercizio delle competenze militari al di sotto della soglia indicata.
Art. 40 cpv. 3 Categorie del servizio della sicurezza aerea
Gli obblighi del servizio della sicurezza aerea vengono classificati in base al sistema di piste, al volume di traffico IFR e VFR, alle procedure d’avvicinamento e di decollo in essere e agli spazi aerei. I servizi della sicurezza aerea necessari (e la derivante infrastruttura dei servizi della sicurezza aerea) si orientano all’offerta e alle esigenze degli aerodromi. Anche in futuro esisteranno aerodromi senza servizi della sicurezza aerea. Gli obblighi dei servizi della sicurezza aerea per gli aerodromi saranno specificati nell’ordinanza contestualmente alla definizione delle categorie.
Art. 40a cpv. 1 Istituzione e gestione di una banca dati centrale nazionale
Il 20 gennaio 2011, dopo il recepimento da parte del Comitato misto dell’accordo bilaterale Svizzera-UE sul trasporto aereo, è entrato in vigore in Svizzera il regolamento (UE) n.
73/2010 della Commissione, del 26 gennaio 2010, che stabilisce i requisiti relativi alla qualità dei dati aeronautici e delle informazioni aeronautiche per il cielo unico europeo. Il citato regolamento stabilisce i requisiti di qualità per i dati e le informazioni aeronautici in termini di accuratezza, risoluzione e integrità da rispettare affinché sia garantita anche l’interoperabilità europea nello scambio di dati tra i fornitori di servizi di navigazione aerea. Il regolamento si limita a indicare criteri qualitativi e di sicurezza e non stabilisce invece come gli Stati debbano organizzare e finanziare a livello nazionale la produzione, la preparazione, l’amministrazione e la diffusione di dati e informazioni aeronautici. Le definizioni ivi contenute sono vincolanti anche per la Svizzera. Per «dati aeronautici» s’intendono informazioni digitalizzate, concetti o istruzioni riguardanti lo spazio aereo in territorio svizzero che sono necessari per erogare i servizi della sicurezza aerea e vengono riportati nel catalogo dei dati aeronautici della Svizzera.
Allo stato attuale mancano anche nella legislazione nazionale direttive esplicite che prevedano il disciplinamento e il coordinamento centralizzato del rilevamento, della produzione, dell’amministrazione e del flusso dei dati aeronautici. Non esiste una banca dati centrale nazionale in cui confluiscano tutti i dati e tutte le informazioni aeronautici utilizzati in Svizzera e che offra una visione d’insieme sui dati disponibili e sul flusso di dati, sebbene nella pratica gran parte dei dati e delle informazioni siano raccolti e amministrati da Skyguide. Tuttavia, questa funzione di piattaforma centrale e di raccolta dei dati da parte di Skyguide si rivela talvolta difficile, poiché obblighi e diritti dei creatori di dati, come pure i compiti e le competenze di Skyguide nonché la catena dei dati, non sono chiaramente definiti.
Per garantire l’attuazione a livello nazionale del regolamento (UE) n. 73/2010 sotto il profilo sia organizzativo sia amministrativo e per strutturare e svolgere in maniera centralizzata il rilevamento, la preparazione, l’amministrazione e la diffusione di dati e informazioni aeronautici, il Consiglio federale deve poter prevedere, a livello di ordinanza, l’introduzione di una banca dati centrale nazionale dei dati aeronautici. Una relativa ordinanza sui dati della navigazione aerea deve inoltre disciplinare gli obblighi di prestazione delle parti coinvolte nella