Rapporto esplicativo

Consultazione 2012/30: Modifica della legge sulla navigazione aerea (LNA) · 31 pagine

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proposte iniziali di adottare strumenti che consentissero di imporre gli interessi federali contro il volere dei Cantoni aeroportuali. Sulla questione del servizio della sicurezza aerea negli aerodromi regionali si è costatato che la liberalizzazione non consente di ridurre i costi nella misura auspicata e che il risparmio sarebbe irrisorio rispetto alle spese aggiuntive richieste per la vigilanza. L’idea della liberalizzazione viene dunque scartata, optando piuttosto per l’attuazione, nel quadro giuridico esistente, di varie misure atte a garantire la competitività del servizio della sicurezza aerea negli aeroporti regionali. Venendo meno i due temi centrali,

l’intero progetto legislativo ha perso di concretezza politica.

Per questo motivo, i rimanenti temi oggetto della revisione sono stati riesaminati dal profilo del miglioramento del livello della sicurezza, dell’incremento della competitività e dell’aumento dell’efficienza per il sistema dell’aviazione, estrapolando gli aspetti da attuare nei successivi tre anni (illustrati nel seguito). Questa revisione, principalmente di natura tecnica, è stata rinominata LNA 1+.

La presente revisione fornisce inoltre l’occasione per tenere conto di un’esigenza pratica accertata nel settore dell’impiego degli incaricati della sicurezza nel traffico aereo, la cui competenza spetta all’Ufficio federale di polizia (fedpol). Creando una base legislativa formale per la gestione di un sistema nel quale le informazioni classificate e le fonti protette nonché i dati personali possono essere oggetto di trattamento, fedpol potrà valutare in maniera più ampia e mirata gli eventuali rischi a bordo di aeromobili svizzeri. Ciò concorre a sua volta a migliorare in maniera considerevole la sicurezza, come auspicato (cfr. sopra).

1.2 Oggetto della revisione

1.2.1 Infrastruttura aeronautica

Categorie di aerodromi

L’attuale classificazione degli aerodromi conformemente agli articoli 36a e 36b LNA è poco articolata. La LNA prevede gli aerodromi concessionari (aeroporti) e gli aerodromi in possesso di un’autorizzazione d’esercizio (campi d’aviazione). Il sistema a due categorie in vigore, risultante principalmente dall’evoluzione passata della rete degli aerodromi, pone in primo piano lo statuto giuridico. Dimensioni, funzione e forma d’esercizio degli aerodromi non hanno invece alcuna rilevanza. I dodici attuali aerodromi concessionari presentano notevoli differenze: con o senza traffico di linea nonché profonde divergenze nell’equipaggiamento tecnico. La regolamentazione in vigore pone gli aeroporti nazionali di Zurigo e Ginevra sullo stesso piano giuridico degli aeroporti di Ecuvillens, Birrfeld e La Chaux-de-Fonds-Les Eplatures, sebbene nella pratica siano comunque necessarie soluzioni specifiche adeguate agli impianti, in parte poco soddisfacenti (p. es. in materia di requisiti tecnici), poiché in ragione della notevole disomogeneità degli aerodromi non si possono adottare soluzioni univoche. La classificazione adottata oggi non è sempre convincente e non tiene del resto conto degli attuali requisiti riguardanti la sicurezza giuridica nel settore infrastrutturale. Gli aerodromi dovrebbero tuttavia soddisfare requisiti diversi in base al loro scopo e alla loro funzione. Il rigido sistema a due categorie va dunque sostituito con un sistema maggiormente differenziato che preveda diverse concessioni e autorizzazioni d’esercizio con diritti e obblighi calibrati in base all’importanza economica di un aeroporto o alla destinazione d’uso di un campo d’aviazione.

Coordinamento in caso di uso civile e militare delle infrastrutture

Attualmente le competenze di coordinamento tra usi civili e militari non sono regolamentate in maniera adeguata. A livello europeo vige il principio secondo cui in caso di coutenza di installazioni militari per il traffico civile si debba mirare a un livello di sicurezza equivalente a quello prescritto in ambito civile. L’attuazione di queste disposizioni generali presuppone che a livello statale esistano chiare regole sulle modalità di raggiungimento dell’obiettivo indicato. La presente revisione di legge si prefigge di creare chiarezza e garantire sicurezza giuridica in questo ambito.