Rapporto esplicativo
Consultazione 2012/30: Modifica della legge sulla navigazione aerea (LNA) · 31 pagine
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Nel capoverso 1, la commissione extraparlamentare viene ora designata come tale, con rimando alle basi legali nella LOGA. In futuro decade pertanto il termine “servizio d’inchiesta”.
Cpv. 2
L’organo sinora designato come direzione ora è chiamato sempre commissione. Qui si parla dell’indipendenza personale dei membri della commissione anziché dell’indipendenza
dell’autorità in quanto tale. Nella LOGA non è previsto esplicitamente che il Consiglio federale designi la Presidenza: in questo caso occorre pertanto disciplinarlo.
Cpv. 3
Questo capoverso sancisce l’indipendenza della commissione in quanto autorità e ne disciplina l’aggregazione amministrativa al DATEC. Sinora questi due aspetti erano già contenuti nel capoverso 2. Ora si stabilisce che la commissione dispone di una segreteria. Alla segreteria sono assegnati gli effettivi atti istruttori.
Cpv. 4
Il capoverso 4 continua a prevedere la delega al Consiglio federale per la regolamentazione delle ulteriori questioni organizzative. È inoltre prevista la possibilità della fusione trasversale con la commissione d’inchiesta conformemente alla Lferr. Di fatto, questa possibilità è già stata sfruttata con l’insediamento del SISI il 1° novembre 2011.
Art. 26 Procedura Cpv. 1
Analogamente all’articolo 25, si adegua solo la terminologia: oramai si parla di commissione e non più di servizio d’inchiesta.
Cpv. 2
Analogamente all’articolo 25, si adegua solo la terminologia: oramai si parla di segreteria e non più di servizio d’inchiesta. La disposizione di misure istruttorie e coercitive di cui al capoverso 2 rientra chiaramente nell’ambito di competenza della segreteria.
Cpv. 3
Analogamente all’articolo 25, si adegua solo la terminologia: oramai si parla quindi di segreteria e non più di servizio d’inchiesta. Poiché con la nuova terminologia conformemente all’articolo 25 si configurano due unità organizzative nettamente distinte, qui occorre stabilire esplicitamente chi emana una decisione formale.
Cpv. 4
Questa disposizione va considerata tenendo conto del fatto che a monte della procedura di ricorso dinnanzi al Tribunale amministrativo federale vi è un’opposizione da presentare all’autorità inquirente. L’affinità materiale dovrebbe consentire di garantire un’elaborazione rapida ed efficiente delle opposizioni e il rapido disbrigo di gran parte delle procedure per la soddisfazione di tutte le parti coinvolte. Tenuto conto della nuova terminologia nell’articolo 25, occorre ora chiarire che la commissione decide in merito alle opposizioni.
Cpv. 5
Analogamente all’articolo 25, si adegua solo la terminologia: oramai si parla di commissione e non più di servizio d’inchiesta. Poiché con la nuova terminologia conformemente all’articolo 25 si configurano due unità organizzative nettamente distinte, occorre stabilire esplicitamente che i compiti previsti al capoverso 5 spettano alla commissione.