Rapporto esplicativo

Consultazione 2012/30: Modifica della legge sulla navigazione aerea (LNA) · 31 pagine

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L’articolo sancisce a livello di legge quali condizioni devono essere soddisfatte affinché il DA-TEC rilasci la concessione. Le condizioni sono menzionate nel diritto vigente all’articolo 12 OSIA. Un nuovo requisito riguarda la prova di sufficiente capacità economica.

Cpv. 2

Il Consiglio federale definisce a livello dell’ordinanza quali requisiti di capacità economica deve soddisfare il gestore dell’aerodromo per il rilascio della concessione e per l’intera durata della concessione. In particolare deve lasciarsi guidare dai seguenti principi:

– Si stabiliscono criteri di valutazione unitari per la verifica della capacità economica ai fini

della concessione e del rinnovo di una concessione d’esercizio.

– Il concessionario fornisce a intervalli regolari all’UFAC informazioni standardizzate sulla

situazione finanziaria (p. es. ogni sei mesi per gli aeroporti nazionali e una volta all’anno per i restanti aerodromi cui è stata rilasciata la concessione).

– Occorre tuttavia imporre a ogni aeroporto di sottoporre all’UFAC almeno una volta

all’anno un bilancio d’esercizio verificato (entro sei mesi dalla data di chiusura del bilancio).

– Se vi sono chiari indizi di difficoltà finanziarie, l’UFAC deve poter procedere senza indu-

gio a una valutazione approfondita della situazione finanziaria per verificare se sono ancora soddisfatti i requisiti per il rilascio della concessione. Deve inoltre avere la possibilità di disporre misure per il ripristino della capacità economica. Tali misure possono consistere nel rafforzamento della vigilanza sull’aeroporto interessato o nella disposizione di misure di finanziamento o risanamento al fine di ristabilire il capitale proprio o la liquidità.

Requisiti analoghi sono richiesti già oggi alle imprese di trasporto aereo commerciali.

Art. 36d Trasferimento, ritiro e riversione della concessione

Le disposizioni relative al trasferimento di una concessione d’esercizio sono tratte dal diritto vigente (art. 36a cpv. 3). Il ritiro della concessione è attualmente disciplinato esclusivamente a livello di ordinanza (art. 16 OSIA). Per quanto riguarda la riversione degli impianti alla scadenza della concessione, attualmente non vi sono disposizioni in merito. Per questo motivo, nella legge sono ora disciplinati i principi che regolano il ritiro e la riversione. La procedura può essere concretizzata a livello di ordinanza poggiandosi sostanzialmente sui regolamenti relativi al rilascio e sulla legge federale sulla procedura amministrativa (PA)19.

Art. 36e Autorizzazione d’esercizio Cpv. 1

Corrisponde in linea di massima al precedente articolo 36b capoverso 1. Per l’esercizio di aerodromi senza concessione d’esercizio occorre un’autorizzazione d’esercizio rilasciata dall’UFAC. Il capoverso 1 si applica ora, oltre che ai campi d’aviazione esistenti, anche alle aree d’atterraggio per operazioni di soccorso designate dal Consiglio federale.

Cpv. 2

Nell’autorizzazione d’esercizio sono fissati, come in precedenza, diritti e obblighi. A differenza di quanto accade per gli aeroporti muniti di concessione, per i campi d’aviazione non vige l’obbligo di ammettere utenti, ma tenuto conto del numero limitato di infrastrutture e della possibile molteplicità di operatori aerei, può risultare necessario prescrivere un tale obbligo di ammettere utenti. Ciò riguarda segnatamente le infrastrutture in “regime di monopolio” in ragione della loro situazione geografica, come l’eliporto di Zermatt.

19 RS 172.021