Rapporto esplicativo

Consultazione 2012/30: Modifica della legge sulla navigazione aerea (LNA) · 31 pagine

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Cpv. 3

Come per le concessioni, anche per le autorizzazioni ci sono ora diverse categorie. Si distingue infatti tra impianti generalmente accessibili al pubblico e impianti a disposizione solo di una cerchia limitata di utenti.

Cpv. 4

Il Consiglio federale emana, come per gli aeroporti per i quali è stata rilasciata la concessione (cfr. art. 36b cpv. 2), prescrizioni riguardanti i requisiti di infrastruttura ed esercizio da soddisfare nei campi d’aviazione. Per esempio si può stabilire che nel caso di campi d’aviazione con accesso limitato non sia possibile l’esercizio al buio, o che non sia necessaria l’apparecchiatura per l’avvicinamento strumentale.

Cpv. 5

I requisiti per il rilascio, il trasferimento, la modifica e il ritiro dell’autorizzazione d’esercizio sono attualmente disciplinati a livello di ordinanza (art. 18–22 OSIA). A differenza delle concessioni, in questo caso non è necessario disciplinare tali circostanze in una legge formale. Le prescrizioni nell’ordinanza dovranno essere integrate con disposizioni relative alla procedura da applicare, che in linea di principio si basa sulle disposizioni della PA.

Art. 36f Regolamento d’esercizio

Questo articolo corrisponde alle attuali prescrizioni dell’articolo 36c in termini di contenuto, ma è stato rielaborato dal punto di vista redazionale. La novità riguarda la riserva relativa alla definizione delle procedure di avvicinamento e di decollo da parte dell’UFAC conformemente all’articolo 40h.

Art. 36g Modifiche rilevanti del regolamento d’esercizio

Questo articolo corrisponde all’articolo 36d in vigore, che rimane invariato. Viene modificato unicamente il titolo marginale.

Art. 38 cpv. 1bis Aerodromi militari utilizzabili anche a scopi civili

Secondo l’articolo 38 LNA, gli aerodromi militari sono aperti anche all’aviazione civile per quanto gli interessi militari lo consentano. L’uso degli aerodromi militari anche a scopi civili (coutenza a fini civili) è attualmente regolamentato con un maggior grado di dettaglio soltanto nelle disposizioni contenute nell’articolo 30 OSIA, secondo cui l’uso regolare di un aerodromo militare a fini civili richiede un accordo tra la Confederazione, rappresentata dal DDPS, e l’esercente civile dell’aerodromo. Per questa coutenza a fini civili, l’esercente civile è inoltre tenuto a emanare un regolamento d’esercizio dell’aerodromo e a sottoporlo

all’UFAC per approvazione. La nozione di uso regolare a fini civili non è specificata meglio nell'OSIA. Nella pratica, la coutenza di un aerodromo militare a fini civili è considerata rilevante per il PSIA a partire da una certa soglia. Nel Piano settoriale in vigore questa soglia è attualmente fissata come segue:

– l’esercizio della navigazione aerea civile rappresenta oltre il 10 % delle operazioni di volo

militari o più di 1 000 movimenti aerei motorizzati;

– tale esercizio si svolge di frequente al di fuori degli orari regolari dell’esercizio della navi-

gazione aerea militare;

– vengono impiegati aeromobili che generano emissioni foniche molto più elevate di quelli

militari.

Le competenze di coordinamento tra la navigazione aerea civile e militare devono essere chiaramente disciplinate. Attualmente, al di sotto della soglia dell’«uso regolare a fini civili» ai