Rapporto esplicativo
Consultazione 2012/30: Modifica della legge sulla navigazione aerea (LNA) · 31 pagine
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Cpv. 3
I mezzi finanziari per la formazione, l’equipaggiamento e l’impiego degli incaricati della sicurezza sono compresi nel preventivo dell’UFAC. Una parte dei mezzi derivanti dal credito è ceduta ad altri servizi federali coinvolti (fedpol e Cgcf). L’UFAC esercita tuttavia l’alta vigilanza sull’impiego degli incaricati della sicurezza, come statuito chiaramente nella disposizione di legge.
Art. 21b Sistema informativo per l’impiego di incaricati della sicurezza nel traffico aereo Cpv. 1
Nell’ambito della polizia aerea, ai sensi dell’articolo 21 LNA in combinato disposto con l’articolo 122h ONA, fedpol è responsabile dell’impiego di incaricati della sicurezza nel traffico aereo. Tali impieghi avvengono sulla base delle analisi dei rischi e delle minacce svolte da fedpol (cfr. art. 122k ONA). Fedpol è tenuta a elaborare le informazioni necessarie a tal fine in un sistema informativo. Le informazioni riguardano in parte dati personali. Tenuto conto del contesto in cui vengono citate (p. es. indicazione di individui potenzialmente pericolosi ecc.), sono da classificarsi come dati personali degni di particolare protezione la cui elaborazione deve essere esplicitamente prevista in una legge in senso formale conformemente all’articolo 17 capoverso 2 della legge sulla protezione dei dati (LPD)13. D’altro canto, secondo l’OPrl vengono impiegate informazioni classificate ad uso interno o confidenziali la cui elaborazione necessita altresì di una base legale formale, tenuto conto dell’elevata esigenza di protezione che richiedono (classificazione). Lo stesso dicasi per l’elaborazione di informazioni acquisite tramite il canale dei servizi di informazione e che sottostanno all’obbligo di tutela delle fonti. Il presente articolo 21a LNA crea le necessarie basi legali formali per il sistema informativo elettronico SIBEL di fedpol, in cui devono essere elaborate le tre categorie di dati e informazioni summenzionate.
Cpv. 2
Per adempiere al mandato di protezione conferitogli, fedpol necessita ed elabora informazioni concernenti da un lato eventi rilevanti per la sicurezza, e dall’altro le persone a essi collegate. Gli eventi possono rivelare minacce per determinate rotte aeree da prevenire grazie all’impiego di incaricati della sicurezza. Occorre documentare tali eventi affinché possano essere analizzati al di là dell’attualità quotidiana e inseriti in un contesto più ampio. Come statuito espressamente all’articolo 21c lettera a LNA, la cerchia delle “persone collegate” agli eventi rilevanti per la sicurezza comprende due categorie sostanzialmente diverse di persone: da un lato gli individui potenzialmente pericolosi per la sicurezza della navigazione aerea, e dall’altro le persone da impiegare come incaricati della sicurezza nel traffico aereo ai sensi dell’articolo 122e ONA. Il requisito per l’inserimento nel sistema informativo di una determinata persona come “individuo pericoloso” è che, sulla base di indicazioni concrete, sia lecito supporre che tale persona possa costituire una minaccia per determinate rotte del traffico aereo.
Art. 21c Categorie di dati trattate
Nel sistema informativo devono essere registrati ed elaborati dati e informazioni provenienti dalle fonti più disparate. Per poter valutare se è a rischio la sicurezza a bordo di aeromobili svizzeri nel traffico aereo commerciale internazionale occorre raccogliere da diverse fonti e analizzare le informazioni necessarie. Oltre a informazioni di pubblico accesso, si tratta principalmente di informazioni che possono essere acquisite tramite il canale dei servizi di informazione e di informazioni inoltrate a fedpol dai servizi partner all’estero. Spesso si tratta di informazioni classificate come ad uso interno o confidenziale secondo l’OPrl e che possono contenere anche dati personali.
13 RS 235.1