Rapporto esplicativo

Consultazione 2012/30: Modifica della legge sulla navigazione aerea (LNA) · 31 pagine

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Questo capoverso rimane invariato.

Art. 36 Aerodromi, aree d’atterraggio per operazioni di soccorso Cpv. 1

Il capoverso è stato ripreso senza alcuna modifica e delega al Consiglio federale l’emanazione di prescrizioni sulla costruzione e l’esercizio degli aerodromi.

Cpv. 2

In questo capoverso sono riassunti i termini precedentemente disseminati in maniera poco sistematica in diversi articoli della legge. I termini in quanto tali non cambiano.

Cpv. 3

Il Consiglio federale designa, tra le attuali 280 aree d’atterraggio degli ospedali, le aree che sono ora considerate aree d’atterraggio per operazioni di soccorso e che sono equiparate a campi d’aviazione. I criteri per l’assegnazione a questa categoria sono da un lato l’uso intensivo, che può essere anche solo stagionale, per esempio durante i mesi invernali. Dall’altro lato rientrano nella categoria anche le aree d’atterraggio per operazioni di soccorso verso le quali ci si può avvicinare secondo le regole del volo strumentale (Instrument Flight Rules [IFR]) (incluse procedure di volo PinS, sia proceed VFR, sia proceed visually, nonché tutte le altre procedure basate su GNSS o aiuti elettronici alla navigazione). Compresi i 12 centri per il trattamento dei politraumi designati dalla Conferenza svizzera dei direttori della sanità (CDS), si può parlare complessivamente di 25 aree d’atterraggio che rientreranno nella nuova categoria. L’elenco esaustivo delle aree d’atterraggio per operazioni di soccorso sarà sancito a livello di ordinanza o eventualmente nella parte concettuale del PSIA. Le aree d’atterraggio per operazioni di soccorso sono subordinate, come i campi d’aviazione, a una procedura di autorizzazione. Viene effettuato un esame completo degli aspetti rilevanti in termini edilizi e ambientali nonché dei requisiti tecnici e specifici della navigazione aerea. Le disposizioni relative all’autorizzazione d’esercizio, al regolamento d’esercizio e alla procedura di approvazione dei piani si applicano analogamente a quanto accade per i campi d’aviazione (cfr. art. 36e LNA). L’autorizzazione d’esercizio viene rilasciata al rispettivo proprietario dell’area d’atterraggio per operazioni di soccorso (ospedale).

Le circa 260 restanti aree d’atterraggio degli ospedali che, tenuto conto del loro impiego molto più ridotto, non devono soddisfare i requisiti più severi delle aree d’atterraggio per operazioni di soccorso, continuano a essere gestite mediante atterraggi esterni (art. 56 dell’ordinanza sull’infrastruttura aeronautica, OSIA18) e a non essere considerate infrastrutture di diritto aeronautico. La responsabilità del loro esercizio è di esclusiva competenza del comandante dell’aeromobile. Possono essere create, come prima, senza autorizzazione dell’UFAC e non sottostanno ad alcuna procedura federale.

Cpv. 4

Corrisponde esattamente al precedente capoverso 2.

Art. 36a Concessione d’esercizio e categorie di concessioni d’esercizio Cpv. 1

Il capoverso 1 corrisponde, nel contenuto, al precedente capoverso 1.

Cpv. 2

18 RS 748.131.1