Rapporto esplicativo
Consultazione 2012/30: Modifica della legge sulla navigazione aerea (LNA) · 31 pagine
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1.2.7 Scorporo della vigilanza sulla sicurezza
Con la verifica dei compiti, il Consiglio federale intende garantire una politica finanziaria sostenibile a lungo termine. A tale fine ha avviato un esame sistematico del portafoglio di compiti della Confederazione al fine di individuarvi potenziali di riforma e di snellimento. Una delle oltre 80 misure riguarda lo scorporo della vigilanza sul traffico aereo in una forma organizzativa finanziata attraverso emolumenti. In caso di scorporo della vigilanza sulla sicurezza, le attività di regolamentazione e politica aeronautica rimarrebbero di competenza della Confederazione. Dissociando i due settori di compiti «sicurezza» e «regolamentazione», la Svizzera reagirebbe a un’evoluzione già avviata a livello europeo (AESA) e già attuata in taluni Paesi (segnatamente in Gran Bretagna).
Le conseguenze di una tale dissociazione sono state sottoposte a esame. Tenuto conto dei proventi non più risultanti per l’UFAC, lo scorporo della vigilanza sulla sicurezza genererebbe uno sgravio netto pari a 43 milioni di franchi per il budget dell’UFAC (stato: preventivo 2015). D’altro canto, il finanziamento di un’organizzazione da parte dell’industria aeronautica tramite emolumenti genererebbe una spesa supplementare stimata a 55 milioni di franchi. Infatti,
con lo scorporo la vigilanza sulla sicurezza dovrebbe essere finanziata interamente per mezzo di emolumenti. In ragione della costituzione di due nuove unità organizzative che si occupano di aviazione civile (regolamentazione e politica aeronautica nel quadro di un Ufficio federale o Dipartimento e la vigilanza sulla sicurezza in un’organizzazione scorporata), si dovrebbe presumibilmente mettere in conto un maggiore fabbisogno di personale riconducibile a esigenze ridondanti tra le due unità organizzative, ciascuna delle quali dovrebbe disporre di un know-how chiave e di un settore di supporto proprio. In ultima analisi, lo scorporo della vigilanza sulla sicurezza consentirebbe comunque alla Confederazione di ottenere un risparmio complessivo di circa 200 posti di lavoro a tempo pieno.
Dai chiarimenti emerge che lo scorporo della vigilanza sulla sicurezza genererebbe sì dei risparmi per la Confederazione, ma il sistema risulterebbe nel suo complesso più dispendioso e i costi aggiuntivi andrebbero a carico dell’industria aeronautica. Nello Stakeholder Involvement, le cerchie del settore della navigazione aerea hanno pertanto respinto con decisione tale proposta. A loro parere non farebbe che comportare costi aggiuntivi, peggiorare la concorrenzialità dell’aviazione svizzera, contravvenendo peraltro alle disposizioni del rapporto sulla politica aeronautica del 2004. Considerata la situazione, è opportuno rinunciare allo scorporo della vigilanza sulla sicurezza.
2 Commenti alle disposizioni di legge
Art. 3a Accordi internazionali Cpv. 1 e 2
La presente disposizione autorizza il Consiglio federale a concludere accordi internazionali in diversi settori. Per le ragioni sopraesposte, nel capoverso 1 è stata aggiunta la sicurezza dell’aviazione. La sicurezza dell’aviazione deve pertanto essere integrata anche nel capoverso 2, che illustra il possibile contenuto di questi accordi senza alcuna pretesa di fornire un elenco esaustivo.
Per quanto concerne l’impiego di incaricati della sicurezza svizzera in aeroporti all’estero (operazione Fox), il rapporto del Consiglio federale del 2 marzo 2012 in adempimento del postulato Malama 10.3045 (Sicurezza interna: chiarire le competenze) del marzo 201011 giunge alla conclusione che non è da escludere che tali missioni poggino, allo stato attuale, su una
11 FF 2012 3973