Rapporto esplicativo
Consultazione 2012/30: Modifica della legge sulla navigazione aerea (LNA) · 31 pagine
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L’esercente di un aeroporto deve garantire che l’intero personale impiegato nell’area sterile sia stato sottoposto a un controllo della sicurezza. Il controllo è effettuato prima e, a intervalli periodici, durante il rapporto di lavoro per mezzo tra l’altro degli estratti del casellario giudiziale che i collaboratori sono tenuti a presentare. Il quadro normativo in vigore non consente di informare l’esercente di un aeroporto su procedimenti penali pendenti o sentenze passate: questa circostanza è inaccettabile, se si considerano i rischi consessi. In futuro i ministeri pubblici e i tribunali competenti dovranno quindi esseri soggetti all’obbligo di notificare
all’UFAC, per determinati reati, condanne e procedimenti pendenti a carico di persone che lavorano nell’area sterile di un aeroporto. L’UFAC dovrà poi informare l’esercente dell’aeroporto.
Indennità per l’impiego di agenti di polizia nelle vesti di incaricati della sicurezza nel traffico aereo
Secondo l’articolo 122e dell’ordinanza sulla navigazione aerea (ONA5), per prevenire atti illeciti che possono mettere in pericolo la sicurezza a bordo di aeromobili svizzeri nel traffico aereo internazionale commerciale e per attività a terra in aerodromi esteri vengono impiegate guardie di sicurezza (Tiger, Fox). Questi incaricati della sicurezza possono essere membri dei corpi di polizia cantonale e cittadina (art. 122 cpv. 3 lett. a ONA), opportunamente formati da fedpol per svolgere questo tipo di incarichi. I costi di formazione, equipaggiamento e impiego degli incaricati della sicurezza sono a carico della Confederazione (art. 122n ONA). I Cantoni e i Comuni fatturano all’UFAC le spese occasionate dall’impiego degli incaricati della sicurezza. Il rapporto del 2 marzo 2012 del Consiglio federale in adempimento del postulato Malama 10.3045 del marzo 2010 (Sicurezza interna: chiarire le competenze)6 giunge tra l’altro alla conclusione che il finanziamento di questi costi dovrebbe essere regolamentato in una legge, e non in un’ordinanza come avviene attualmente, poiché in virtù del principio della legalità, il versamento di indennità ai Cantoni necessita in linea di principio di una base legale formale. Il citato rapporto raccomanda dunque di creare un’opportuna base legale in occasione della prossima revisione della LNA.
Sistema informativo per l’impiego di incaricati della sicurezza nel traffico aereo (di seguito «sistema informativo»)
Per ottemperare in maniera più efficiente e mirata al suo mandato, fedpol elabora in un apposito sistema informativo le informazioni, raccolte da diverse fonti, necessarie per lo svolgimento di analisi dei rischi e delle minacce (cfr. art. 122k ONA) e per l’impiego di incaricati della sicurezza nel traffico aereo (cfr. art. 122h ONA). Trattandosi di dati personali e di informazioni classificate e/o di fonti protette, la gestione di un simile sistema informativo richiede una base legale formale che dovrà essere introdotta con la presente modifica. Sono esplicitamente regolamentati lo scopo del trattamento, le categorie di dati trattate e i diritti di accesso al nuovo sistema informativo nonché la trasmissione dei dati a terzi. I dati elaborati nel sistema informativo provengono sia da fonti di pubblico accesso sia da fonti dei servizi di informazione e possono essere classificate anche conformemente all’ordinanza sulla protezione delle informazioni (OPrI7).
1.2.5 Altre disposizioni
Inchieste sugli infortuni aeronautici e gli incidenti gravi
In base alla decisione del Consiglio federale del 23 marzo 2011, la forma organizzativa dell’ex Servizio d’inchiesta svizzero sugli infortuni (SISI)8 è stata sottoposta a esame. L’esito della valutazione del SISI è stato presentato al Consiglio federale con proposta del 26 giugno
5 RS 748.01
6 FF 2012 3973
7 RS 510.411
8 Dal 1° febbraio 2015 Servizio d’inchiesta svizzero sulla sicurezza (SISI).