Rapporto esplicativo
Consultazione 2012/30: Modifica della legge sulla navigazione aerea (LNA) · 31 pagine
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stesso luogo). Le modalità di marcatura di questi oggetti sono definite esplicitamente a livello di ordinanza.
Cpv. 3
Il capoverso 3 corrisponde al vigente capoverso 1bis. Come già esposto sopra in riferimento al capoverso 1, nel definire l’obbligo di autorizzazione non ci si deve limitare a considerare il parametro dell’altezza, come è consuetudine oggi per gli ostacoli alla navigazione aerea. Occorre impedire, eliminare o adeguare alle esigenze della sicurezza della navigazione aerea anche altri edifici e impianti che potrebbero pregiudicarla (cfr. gli esempi al cpv. 1). Questi ostacoli sono sì configurati nella definizione di ostacoli alla navigazione aerea dell'OSIA in vigore, ma nella pratica non sono mai stati considerati. Questa applicazione più estesa del concetto di «ostacoli alla navigazione aerea» non richiede pertanto modifiche a livello di legge, poiché gli adeguamenti necessari vengono apportati nell’ordinanza.
Cpv. 4
La sicurezza della navigazione aerea può essere pregiudicata, oltre che dagli ostacoli alla navigazione aerea e da edifici e impianti, anche dall’uso dello spazio aereo da parte di ordigni balistici. Vi rientrano i fuochi d’artificio di determinate dimensioni che raggiungono un’altezza tale da poter mettere in pericolo la sicurezza della navigazione aerea. Bisognerebbe inoltre limitare le attività che possono compromettere la visibilità (p. es. accendere fuochi che sviluppano molto fumo) o avere un effetto abbagliante (p. es. utilizzo dei cosiddetti puntatori laser).
Art. 41a Misurazione Cpv. 1
Oltre all’obbligo di notificare e fare approvare dall’UFAC gli ostacoli alla navigazione aerea, il proprietario di un ostacolo alla navigazione aerea deve provvedere alla sua misurazione.
41b Espropriazione
Corrisponde al vigente articolo 41 capoverso 2, con l’aggiunta degli edifici e impianti che pregiudicano la sicurezza della navigazione aerea. Anche per l’eliminazione di questi oggetti si applica la legge sull’espropriazione.
Articolo 49 cpv. 1 Principio di causalità per tutti i servizi della sicurezza aerea
I servizi della sicurezza aerea devono essere fatturati all’utente in base al principio di causalità.
In base a tale principio s’introduce pertanto un obbligo di pagamento di una tassa per i servizi d’informazione aeronautica e d’informazione di volo (informazioni relative alla preparazione e all’esecuzione dei voli) per utenti VFR. L’esercizio IFR attualmente paga questi servizi tramite le tasse per i voli di rotta.
Alla Confederazione derivano attualmente costi pari a 7,1 milioni di franchi all’anno per l’utilizzo dei servizi della sicurezza aerea da parte del traffico VFR. Tale è l’estensione dei servizi della sicurezza aerea forniti da Skyguide a favore del traffico VFR (informazioni sulla navigazione aerea quali briefing e pubblicazioni, vigilanza, addestramento e impiego operativo degli impiegati dei servizi della sicurezza aerea). Questi costi vengono indennizzati a Skyguide dalla Confederazione. A questi si aggiungono i costi per i dati meteorologici utilizzati dal traffico VFR e che attualmente fluiscono nel conto generale di MeteoSvizzera. Tali costi sono stimati a circa 1 milione di franchi all’anno. Poiché i voli VFR sono esonerati dalle tasse di rotta, attualmente gli utenti VFR non partecipano direttamente alla quota di servizi acquisiti