Rapporto esplicativo

Consultazione 2012/30: Modifica della legge sulla navigazione aerea (LNA) · 31 pagine

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In futuro, l’obbligo di richiedere l’autorizzazione sussisterà non soltanto per gli edifici che potrebbero ostacolare la navigazione aerea in ragione della loro estensione verticale dal suolo, bensì per tutti gli impianti che mettono in pericolo la sicurezza della navigazione aerea in qualsiasi altro modo (p. es. abbagliamento prodotto da serre di vetro o pannelli solari di grandi dimensioni).

Cpv. 2 Nuovo concetto di ostacolo

Gli ostacoli alla navigazione aerea sono sottoposti oggi alla valutazione e all’autorizzazione dell’UFAC, che decide d’intesa con il DDPS (Forze aeree) conformemente alle prescrizioni della OSIA. Al di fuori delle aree dell’aerodromo con superfici di limitazione degli ostacoli definite, l’obbligo di autorizzazione si applica in maniera generalizzata a tutti gli oggetti a partire da 25 metri di altezza in zone non edificate e 60 metri in zone edificate (art. 41 cpv. 1 LNA; art. 63 OSIA).

Per una parte sostanziale delle domande di autorizzazione l’UFAC deve elaborare i dati trasmessi, esaminare i documenti e formalizzare la decisione, senza disporre ulteriori misure di sicurezza come la marcatura o la segnalazione luminosa. L’unica utilità che ne deriva è la registrazione dei dati nell’elenco degli ostacoli e la pubblicazione dell’ostacolo in una carta. Inoltre, per gli ostacoli mobili temporanei, che in molti casi vengono impiegati solo per pochi giorni o ore, spesso non è attualmente possibile pubblicare i dati in tempo. Non è necessario che gli ostacoli per i quali è obbligatorio pubblicare i dati, ma che non richiedono ulteriori misure di sicurezza (marcatura, segnalazione luminosa), siano sottoposti alla valutazione e alla decisione dell’UFAC.

In ragione del numero di ostacoli alla navigazione aerea che in virtù della normativa vigente richiedono un’autorizzazione (circa 800 l’anno), vi è l’esigenza di sgravare l’UFAC di una parte delle domande da esaminare, in modo che possa impiegare le proprie risorse maggiormente per l’attività vera e proprio di sorveglianza nel settore degli ostacoli alla navigazione aerea.

Il Consiglio federale dovrà specificare nell’ordinanza quali ostacoli alla navigazione aerea richiedono un’autorizzazione e quali invece soltanto una notifica, orientandosi ai seguenti principi.

– Gli ostacoli che comportano pericoli minimi devono soltanto essere notificati e non ven-

gono valutati singolarmente dagli esperti dell’UFAC. Se un oggetto attraversa la superficie registrata o supera una determinata altezza predefinita, deve essere notificato tempestivamente prima della sua realizzazione, affinché i dati relativi all’ostacolo possano essere comunicati agli utenti dello spazio aereo. La responsabilità della notifica spetta al proprietario dell’ostacolo (cpv. 2, non previsto nella LNA vigente).

– Per gli ostacoli che comportano un grado di pericolo medio, l’ordinanza prevede esplicita-

mente oneri predefiniti o stabiliti dell’UFAC in base al loro potenziale di pericolo. Per le zone che comportano un grado di pericolo elevato per il traffico aereo l’UFAC può disporre oneri definiti esplicitamente nell’ordinanza, che il proprietario è tenuto ad attuare (p. es. nel raggio di 300 metri intorno alle aree d’atterraggio per operazioni di soccorso).

– Soltanto gli ostacoli con il potenziale di pericolo massimo sono soggetti all’obbligo di es-

sere esaminati e autorizzati singolarmente dall’UFAC. Rientrano in questa categoria gli oggetti che in prossimità di aerodromi attraversano superfici indicate nel catasto di limitazione degli ostacoli approvato dall’UFAC (zone di sicurezza degli aeroporti) e nella restante zona raggiungono un’altezza dal suolo di 60 metri o più (cpv. 1, cfr. anche il vigente art. 41 cpv. 1 LNA). In base al potenziale di pericolo, per i vari tipi di oggetti si possono definire altezze diverse soggette all’obbligo di autorizzazione.

– Gli ostacoli mobili temporanei (p. es. autogru) situati al di fuori dell’area dell’aerodromo e

fino a una determinata altezza possono essere dispensati dall’obbligo di notifica e autorizzazione se sono soddisfatte specifiche condizioni (p. es. massimo cinque giorni nello