Rapporto esplicativo
Consultazione 2012/30: Modifica della legge sulla navigazione aerea (LNA) · 31 pagine
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vano e attualizzano i dati aeronautici, assicurandosi che i dati registrati siano sempre aggiornati, corretti e completi, e mettono a disposizione dell’amministrazione centrale per esempio dati relativi ai perimetri degli aeroporti, al territorio, allo spazio aereo e agli ostacoli.
Sono considerati creatori di dati:
– fornitori di servizi della sicurezza aerea e fornitori di servizi di informazione aeronautica;
– esercenti di aerodromi e aree d’atterraggio per elicotteri per i quali sono state pubblicate,
nel manuale d’informazione aeronautica, norme di volo strumentale o procedure speciali per il volo a vista;
– servizi pubblici o soggetti privati che forniscono dati di rilevamento o progettazioni di pro-
cedure o dati elettronici riguardanti il terreno, lo spazio aereo, il perimetro degli aeroporti e gli ostacoli;
– proprietari di oggetti fissi (provvisori o permanenti) e mobili, o loro parti, situati in un’area
destinata al movimento degli aeromobili sulla superficie o che si estendono al di sopra di una determinata superficie destinata a proteggere gli aeromobili in volo;
– servizi militari come le Forze aeree o esercizi di infrastrutture.
Cpv. 3 Scambio di dati e informazioni aeronautici tra collettività pubbliche
Analogamente allo scambio di dati conformemente alla legislazione sulla geoinformazione, anche lo scambio dei dati e informazioni aeronautici tra la Confederazione, i Cantoni e i Comuni deve poter avvenire nella maniera più semplice ed efficiente possibile. I dati e le informazioni aeronautici devono essere accessibili in qualsiasi momento alle autorità per consentire loro di pianificare e svolgere i loro compiti. Si sconsiglia di procedere a un rilevamento dei costi tra le autorità, poiché ciò graverebbe ulteriormente sul bilancio dello Stato senza apportare alcun valore aggiunto.
Art. 40b Delega di servizi della sicurezza aerea
La posizione di monopolio di Skyguide comporta non soltanto il diritto di operare il servizio della sicurezza aerea sul territorio svizzero, escludendo altri, bensì anche l’obbligo di fornire tale servizio. Sulla scia degli sviluppi europei nel quadro della Single European Sky Initiative e in particolare nell’ambito della cooperazione nel Functional Airspace Block Europe Central (FABEC) esiste la possibilità, per un fornitore nazionale, di delegare i servizi della sicurezza aerea a un altro fornitore nazionale. Secondo l’articolo 10 del regolamento (CE) n. 550/2004, che la Svizzera ha recepito nel quadro dell’accordo bilaterale sul trasporto aereo concluso con l’UE, per delegare i servizi della sicurezza aerea è richiesta l’approvazione degli Stati membri interessati. Per questo motivo s’impone un adeguamento delle basi giuridiche sancite nella legge sulla navigazione aerea, che consentono a Skyguide di esternalizzare a imprese del settore estere alcuni servizi della sicurezza aerea, o servizi secondari necessari a questo scopo, o, al contrario, di fornire tali servizi su loro incarico.
Parallelamente, al Consiglio federale (art. 3a LNA) viene attribuita la competenza di concludere accordi internazionali per disciplinare la cooperazione con fornitori di servizi della sicurezza aerea.
Cpv. 1
I servizi della sicurezza aerea possono essere delegati previa approvazione dell’UFAC. La nozione «imprese del settore» indica in questo contesto non soltanto persone giuridiche di diritto privato (p. es. esternalizzazione, per ragioni aziendali, di servizi affidati a Skyguide a una società anonima privata in un Paese europeo), bensì anche un rapporto di associazione tra Skyguide e un soggetto giuridico in qualsiasi forma del diritto pubblico (p. es. ente o istituto creato dalla Commissione europea o dall’AESA per la fornitura di "Centralized Services").