Rapporto esplicativo
Consultazione 2012/30: Modifica della legge sulla navigazione aerea (LNA) · 31 pagine
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Art. 21d Diritti di accesso e comunicazione di dati
L’accesso ai dati è disciplinato in maniera diversa: solo determinate unità organizzative di fedpol, segnatamente i servizi responsabili di valutare il pericolo e che decidono in merito alla necessità di un impiego, dispongono di un accesso online al sistema informativo (capoverso 1). Ai servizi menzionati in maniera esaustiva al capoverso 2 possono in casi specifici essere comunicati i dati qualora ciò sia necessario per l’adempimento dei loro compiti sanciti (in maniera formale o materiale) nella legge. La trasmissione alle imprese di trasporto aereo che impiegano aeromobili svizzeri ha lo scopo di consentire loro di ottemperare al loro obbligo conformemente all’articolo 122b capoverso 1 ONA. Tale disposizione prevede che le imprese di trasporto aereo che impiegano aeromobili nel traffico commerciale internazionale siano tenute a garantire l’esercizio sicuro dei loro aeromobili e che in tal senso debbano anche mettere a disposizione i posti a sedere necessari agli incaricati della sicurezza impiegati da fedpol.
Art. 21e Durata di conservazione dei dati
La formulazione equivale al nuovo articolo 23a capoverso 3 LMSI proposto nel quadro
dell’attuale progetto di modifica della legge sulle attività informative14.
Art. 21f Pubblicazione degli elenchi di passeggeri Cpv. 1
La disposizione si basa sull’articolo 104 della legge sugli stranieri (LStr)15 e sull’articolo 151 dell’ordinanza sulle dogane (OD)16. Il capoverso 1 sancisce l’obbligo delle imprese di trasporto aereo di mettere a disposizione delle competenti autorità di perseguimento penale, su loro richiesta, i dati sui passeggeri allo scopo di prevenire i reati o di condurre inchieste su di essi. Sono elencati in maniera esaustiva tipo e portata dei dati.
Cpv. 2
Le imprese di trasporto aereo sono tenute a conservare gli elenchi di passeggeri per sei mesi dall’esecuzione del volo.
Cpv. 3
Se un’autorità di perseguimento penale esige i dati dei passeggeri, può conservarli al massimo 72 ore nella misura in cui non sono oggetto di indagine.
Art. 25 Autorità d’inchiesta
Il Servizio d’inchiesta svizzero sugli infortuni (SISI)17 è entrato in servizio il 1° novembre 2011. Per il SISI è stata scelta la forma organizzativa della commissione extraparlamentare ai sensi dell’articolo 57a segg. LOGA. Anche in futuro si manterrà questa forma della commissione decisionale; pertanto, con la presente revisione della legge sulla navigazione aerea si crea una chiara base legale per la commissione. Dall’insediamento della commissione a fine 2011, la forma scelta si è rivelata efficace nella pratica. Sono soprattutto i requisiti di autonomia dell’autorità addetta alle inchieste ad avvalorare la validità della scelta fatta.
Cpv. 1
14
FF 2014 1885
15
RS 142.20
16
RS 631.01
17 Dal 1° febbraio 2015 Servizio d’inchiesta svizzero sulla sicurezza (SISI).