Rapporto esplicativo
Consultazione 2012/30: Modifica della legge sulla navigazione aerea (LNA) · 31 pagine
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Aree d’atterraggio per operazioni di soccorso
In Svizzera esistono circa 280 aree d’atterraggio di ospedali. Queste e altre aree d’atterraggio per operazioni di soccorso (aree d’atterraggio in prossimità dei portali delle gallerie e possibilità di atterraggio in impianti industriali) vengono sorvolate durante atterraggi esterni. Le infrastrutture edili esistenti sono state costruite secondo le prescrizioni del rispettivo diritto edilizio cantonale o dei regolamenti edilizi cantonali. Questi impianti non dispongono di un’autorizzazione conforme al diritto federale, poiché le prescrizioni di legge in vigore non lo richiedevano.
Dal profilo giuridico le aree di atterraggio di ospedali e le altre aree d’atterraggio per operazioni di soccorso non erano dunque trattate come infrastrutture ai sensi della LNA. In ragione dei rafforzati requisiti tecnici posti a queste aree d’atterraggio (prescrizioni dell’AESA),
dell’esigenza della Rega e di altre società che operano voli di salvataggio e ambulanza,
come pure trasporto di organi, di sorvolare le aree d’atterraggio di ospedali con la procedura di avvicinamento strumentale in caso di condizioni atmosferiche avverse, nonché dell’incompatibilità con la nozione di impianto secondo la legge sulla protezione dell’ambiente, questa classificazione si rivela ormai inappropriata. Di conseguenza le aree d’atterraggio di ospedali devono in parte essere considerate infrastrutture ed essere designate come aree d’atterraggio per operazioni di soccorso.
1.2.2 Procedura
Definizione delle procedure d’avvicinamento e di decollo
Secondo il diritto vigente, nel regolamento d’esercizio l’esercente dell’aerodromo stabilisce tra le altre cose le procedure d’avvicinamento e di decollo (art. 36c cpv. 2 LNA). Se decide di introdurre una nuova procedura d’avvicinamento e di decollo deve presentare una domanda all’UFAC, che è incaricato di esaminarla e approvarla. Al di fuori degli aerodromi spetta a Skyguide stabilire le procedure di volo secondo le regole di volo strumentale (IFR). Delimitare le competenze segnatamente per quanto riguarda la definizione delle procedure d’avvicinamento e di decollo crea puntualmente delle difficoltà. La linea di demarcazione tra le procedure d’avvicinamento e di decollo e le altre procedure di volo secondo le regole di volo strumentale (IFR) non è definita e le responsabilità si accavallano: secondo la LNA vigente, per esempio, l’esercente dell’aerodromo è responsabile del regolamento d’esercizio (anche del contenuto), mentre Skyguide, conformemente alle disposizioni internazionali, è responsabile dell’impostazione sicura ed efficiente delle procedure di volo. La regolamentazione proposta mira a delimitare e attribuire competenze e responsabilità. Gli aerodromi continueranno a essere responsabili di tutte le procedure d’avvicinamento e di decollo nelle loro vicinanze e stabiliranno dette procedure nel regolamento d’esercizio. D’altro canto, le rotte e le vie aeree oltre questo raggio saranno elaborate dal servizio della sicurezza aerea e definite dall’UFAC analogamente alla struttura dello spazio aereo. L’esatta delimitazione sarà definita a livello di ordinanza.
Base per un’ordinanza sui dati della navigazione aerea
Il 20 gennaio 2011 è entrato in vigore in Svizzera il regolamento (UE) n. 73/2010 della Commissione, del 26 gennaio 2010, che stabilisce i requisiti relativi alla qualità dei dati e delle informazioni aeronautici per il cielo unico europeo. Il citato regolamento stabilisce i requisiti di qualità dei dati e delle informazioni aeronautici in termini di accuratezza, risoluzione e integrità che devono essere rispettati per garantire anche l’interoperabilità europea nello scambio di dati tra i fornitori di servizi di navigazione aerea. La legislazione nazionale non contiene disposizioni esplicite che prevedano la regolamentazione e il coordinamento centralizzati della produzione, dell’amministrazione e del flusso di dati aeronautici. Non esiste una banca dati centrale nazionale in cui confluiscano tutti i dati e le informazioni aeronautici utilizzati in Svizzera e che offra una visione d’insieme, sebbene nella pratica gran parte dei dati e delle informazioni aeronautici siano raccolti e amministrati da Skyguide. Per garantire l’attuazione a livello nazionale del citato regolamento UE sul piano sia organizzativo sia amministrativo, nonché strutturare ed eseguire in modo centralizzato il rilevamento, la gestione e la