Rapporto esplicativo

Consultazione 2012/30: Modifica della legge sulla navigazione aerea (LNA) · 31 pagine

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2013. Dalla valutazione è emerso che la forma giuridica scelta, ovvero di commissione extraparlamentare, è la soluzione adeguata per soddisfare i requisiti di indipendenza delle inchieste sugli infortuni formulati nelle basi giuridiche internazionali e nazionali. L’organizzazione del SISI e le prescrizioni operative sono conformi ai requisiti di autonomia dal punto di vista istituzionale, funzionale e del personale. Sulla base di questi risultati e dell’esperienza pratica fin qui maturata con il SISI, si è deciso di mantenere la forma organizzativa scelta (commissione extraparlamentare).

Mantenendo la forma della commissione decisionale, nel quadro della presente revisione della LNA occorre creare una base legale chiara. La LNA e le pertinenti disposizioni della legge federale sulle ferrovie (Lferr)9 vengono adeguate di conseguenza.

Delega di servizi della sicurezza aerea

Nel quadro delle iniziative per l’istituzione del cielo unico europeo (Single European Sky SES e Functional Airspace Block Europe Central, FABEC), alcuni compiti in materia di sicurezza aerea che oggi sono svolti a livello nazionale e sovrano dai servizi della sicurezza aerea, in futuro saranno erogati in maniera centralizzata per ridurre i costi e migliorare l’efficienza del servizio della sicurezza aerea in Europa. Verrà introdotta una nuova disposizione che stabilisce le condizioni quadro in base alle quali Skyguide potrà esternalizzare i servizi della sicurezza aerea e partecipare al processo di internazionalizzazione e centralizzazione in Europa. Parallelamente verrà delegata al Consiglio federale la competenza di concludere accordi internazionali che prevedano la delega dei servizi della sicurezza aerea.

Disposizioni penali nella LNA

La revisione costituisce l’occasione per adeguare formalmente le disposizioni penali della LNA al diritto delle sanzioni in vigore dal 1° gennaio 2007. L’entità delle pene comminabili rimane invariata, ma sono apportate alcune modifiche materiali che in parte sono contenute nell’avamprogetto di legge federale sull’armonizzazione delle pene nel Codice penale, nel Codice penale militare e nel diritto penale accessorio.

Modifica della legge sull’utilizzazione dell’imposta sugli oli minerali a destinazione vincolata (LUMin)

La distribuzione dei fondi prelevabili dal finanziamento speciale per il traffico aereo (FSTA) tra i diversi ambiti di attività previsti è effettuata in base a una chiave di ripartizione fissa [50 % per la sicurezza tecnica (safety), 25 % per la sicurezza dell’aviazione (security) e 25 % per la protezione dell’ambiente], cui si può derogare in maniera molto limitata. Dai dati riferiti agli anni 2012–2014 emerge che i mezzi a disposizione sono stati impiegati fino a esaurimento unicamente nel settore della safety. Secondo il diritto vigente, un eventuale fabbisogno supplementare di fondi in un ambito di attività non può essere compensato con i fondi inutilizzati assegnati a un altro ambito. Per evitare che i fondi decadano e che la Confederazione sia accusata di non impiegare interamente i fondi destinati alla navigazione aerea, bisogna elaborare una soluzione più flessibile che preveda non una chiave di ripartizione fissa per ogni ambito, bensì percentuali variabili entro margini prestabiliti.

Deroga alla legge sulla trasparenza

Nel quadro di domande di accesso ai sensi della legge sulla trasparenza (LTras)10, l’UFAC è tenuto tra le altre cose a rendere accessibili i rapporti d’ispezione che ha redatto al termine di ispezioni presso aziende sorvegliate. Il trattamento non confidenziale di questi rapporti comporta il rischio che essi non vengano più formulati in maniera precisa e pertinente, il che potrebbe a sua volta pregiudicare la sicurezza. L’accesso ai citati documenti deve pertanto essere limitato.

9 RS 742.101

10 RS 152.3