Rapporto esplicativo

Consultazione 2012/30: Modifica della legge sulla navigazione aerea (LNA) · 31 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 28Fedlex · Rapporto esplicativo

Una modifica sostanziale a un impianto esistente, per esempio l’implementazione di una procedura di avvicinamento IFR, scatena anch’essa un obbligo di risanamento. Le aree d’atterraggio per operazioni di soccorso che già dispongono di una procedura di avvicinamento IFR, come ad esempio l’Inselspital di Berna, dovranno essere risanate in via prioritaria. Per il risanamento dei restanti impianti (per i quali non è prevista una procedura IFR), l’UFAC stabilirà un elenco di priorità in base a criteri ancora da definire (numero di movimenti aerei,

aspetti relativi alla sicurezza ecc.).

Cpv.2

Il Consiglio federale attribuisce le concessioni esistenti alle singole categorie ai sensi dell’articolo 36a. Rimangono invariati i diritti e gli obblighi relativi alle concessioni vigenti. Per la durata della concessione vigente si applica pertanto una garanzia dei diritti acquisiti: ciò significa che per la durata della concessione in essere, nessuno degli aerodromi cui è stata rilasciata una concessione può perderla. Allo scadere e al rinnovo della concessione da parte dell’UFAC viene rilasciata una concessione conformemente all’attribuzione del Consiglio federale nella misura in cui siano soddisfatti i relativi requisiti.

Modifiche del diritto vigente

Modifica della legge federale concernente l’utilizzazione dell’imposta sugli oli minerali a destinazione vincolata e della tassa per l’utilizzazione delle strade nazionali, LUMin27 Art. 37a cpv. 1 LUMin

I mezzi disponibili grazie al finanziamento speciale per i compiti connessi al traffico aereo (FSTA) vengono attualmente impiegati in base a una chiave di ripartizione fissa al 50 percento per misure di sicurezza tecnica (safety) e al 25 percento rispettivamente per il finanziamento di misure di sicurezza (security) e provvedimenti inerenti all’ambiente. Temporaneamente è possibile derogare a tale chiave di ripartizione. L’ordinanza concernente l’utilizzazione dell’imposta sugli oli minerari a destinazione vincolata per provvedimenti nel traffico aereo (OMinTA)28 stabilisce in quali casi è contemplata una deroga, segnatamente per sostenere evoluzioni importanti all’interno dei tre settori di compiti nonché in caso di eventi eccezionali che rendono necessari provvedimenti immediati nel settore dell’aeronautica.

Sinora, negli anni dal 2012 al 2014, solo nel settore della safety sono state utilizzate in pratica tutte le risorse disponibili, non da ultimo in ragione dei contributi per l’indennizzo dei servizi della sicurezza aerea ai sensi dell’articolo 37e lettera a LUMin, mentre nei settori ambiente e security i mezzi non sono stati sfruttati pienamente.

Per garantire una ripartizione dei fondi maggiormente conforme alle esigenze, ai sensi dell’articolo 37a capoverso 1, la chiave di ripartizione deve essere più flessibile ovvero organizzata in diverse fasce, per esempio tra il 12,5 e il 25 percento per i settori security e ambiente e tra il 50 e il 75 percento per il settore safety. Le fasce previste tengono così conto dell’importanza nettamente maggiore, in termini strutturali, del settore safety rispetto alla protezione ambientale e alla security, con un impiego dei mezzi là dove si ottiene il beneficio maggiore. Si tiene così conto dell’esigenza di un impiego diversificato delle risorse nei tre settori di compiti. La chiave di ripartizione dell’UFAC deve essere stabilita di volta in volta in anticipo per ogni anno di contributi nel quadro della pianificazione delle risorse e sulla base dell’esigenza stimata nei singoli settori di compiti.

Art. 41c (Disposizione transitoria)

27 RS 725.116.2

28 RS 725.116.22