Rapporto sui risultati
Consultazione 2014/153: Scambio automatico di informazioni a livello internazionale in ambito fiscale · 30 pagine
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Rapporto del Dipartimento federale delle finanze sui risultati della consultazione avente ad oggetto l'accordo
multilaterale tra autorità competenti concernente lo scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari e una legge federale sullo scambio automatico internazionale di informazioni in materia fiscale
Il PPD e l'ABPS lavorano affinché inizialmente la Svizzera attivi lo scambio automatico bilaterale di informazioni solo con Stati meritevoli di fiducia o comunque importanti per il nostro Paese. La FGPF e l'ASG chiedono che gli Stati che non rispettano i principi normalmente applicabili in uno Stato di diritto e i diritti dell'uomo restino o vengano esclusi dallo scambio automatico di informazioni. A tale riguardo, secondo l'ASG bisognerebbe procedere a una verifica per ciascuno degli Stati partner. Inoltre, anche nel quadro dell'MCAA l'introduzione dello scambio automatico di informazioni con ciascuno Stato partner dovrebbe presupporre l'approvazione dell'Assemblea federale ed essere soggetta al referendum facoltativo. La FGPF e la FER chiedono che l'Assemblea federale controlli l'elenco dei Paesi con i quali la Svizzera intende introdurre lo scambio automatico di informazioni. L'ASG critica il fatto che con gli USA non sia garantito un level playing field.
Secondo la CC-TI manca un chiaro riferimento al principio che dovrebbe garantire l’introduzione simultanea dello scambio automatico di informazioni anche nelle piazze finanziarie concorrenti della Svizzera, come deducibile dalle informazioni pubblicate dalle autorità federali prima della firma dell’MCAA. L’introduzione «simultanea» permetterebbe in effetti di evitare che i clienti spostino i loro averi in altri Paesi non partecipanti. Ad esempio, nel caso dell’Italia, ciò che conta non è la trasmissione delle informazioni a Roma ma piuttosto il fatto che i clienti trasferiscano i loro averi in un altro Paese che non aderisce a questo standard. Ciò avrebbe degli effetti molto negativi per la nostra piazza finanziaria.
Scambio automatico di informazioni con i Paesi in via di sviluppo
L'AS e i Verdi invitano il Consiglio federale ad attuare lo scambio automatico di informazioni anche con i Paesi in via di sviluppo. Per essere efficace, infatti, lo scambio deve essere attuato a livello globale. Inoltre, proprio nei Paesi in via di sviluppo molte entrate fiscali sono state perse a causa delle pratiche fraudolente che ivi vengono messe in atto. All'occorrenza, si dovrà garantire il supporto tecnico necessario all'introduzione dei sistemi necessari per lo scambio automatico di informazioni. L'AS chiede che per un determinato periodo di transizione si rinunci all'applicazione del principio di reciprocità. Per i Paesi in via di sviluppo si dovrà però gestire l'entità e la facilità di impiego delle informazioni da valutare.
Norma comune di dichiarazione e commentario
Economiesuisse, SATC e ASB accolgono con favore il fatto che la norma comune di dichiarazione allegata all'MCAA vada inserita nel diritto svizzero. La FSA chiede che venga chiarito se la norma comune di dichiarazione allegata all'MCAA costituisce parte integrante del trattato internazionale. Laddove la risposta sia negativa, la FSA si dichiara favorevole a una sua trasposizione nel diritto nazionale, come propone anche l'OCSE.
La Raiffeisen ritiene che nel messaggio si debba rispondere negativamente alla domanda relativa all'applicabilità obbligatoria per legge del commentario dell'OCSE sulla norma comune di dichiarazione e che si debba far riferimento alla direttiva dell'AFC come strumento degli istituti finanziari dichiaranti svizzeri. Il Commentario (versione del 15.07.2014) deve espressamente servire solo come documento interpretativo per la norma comune di dichiarazione o come riferimento per la direttiva dell'AFC.
Obblighi di diligenza degli istituti finanziari
Economiesuisse sottolinea l'importanza di evitare di inserire nella LSAI disposizioni non pertinenti e cita come esempio gli obblighi di diligenza fiscale nei confronti di clienti di Stati con i quali non è stato concordato alcuno standard sullo scambio automatico di informazioni. Anche il PLR e l'ABPS sono contrari a che vengano posti obblighi di diligenza in capo agli istituti finanziari relativamente alla verifica dell'onestà fiscale. L'istituto finanziario deve potersi fidare