Rapporto sui risultati

Consultazione 2014/153: Scambio automatico di informazioni a livello internazionale in ambito fiscale · 30 pagine

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Rapporto del Dipartimento federale delle finanze sui risultati della consultazione avente ad oggetto l'accordo

multilaterale tra autorità competenti concernente lo scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari e una legge federale sullo scambio automatico internazionale di informazioni in materia fiscale

estere, per quanto inaccettabile, sia però spiegabile alla luce del mantenimento del segreto bancario sul territorio nazionale.

– Commentario relativo alla norma comune di dichiarazione: vari partecipanti alla procedura di consultazione (economiesuisse, Raiffeisen, SATC, FSA, ASB) chiedono che venga chiarita l'obbligatorietà del commentario per gli istituti finanziari che devono attuare la norma nonché il suo rapporto con le basi giuridiche svizzere di cui alla LSAI.

– Preparazione dei dati: i Cantoni (CDCF e i Cantoni AG, AI, AR, BL, BS, FR, GL, LU, NW, OW, SG, SH, SZ, TG, TI, UR, VS, ZG, ZH) chiedono che le informazioni ottenute dall'estero possano essere rese disponibili e visualizzabili senz'altra formalità. Le operazioni di preparazione dei dati devono essere finanziate a livello federale. Inoltre, i dati ricevuti dall'estero espressi in valuta estera devono essere convertiti in franchi svizzeri a livello federale prima di essere inoltrati ai Cantoni. La Confederazione infine deve inoltrare i file di dati ai Cantoni nel formato e attraverso il canale di comunicazione normalmente utilizzato dai Cantoni per le comunicazioni intercantonali.

– Obblighi di diligenza in capo agli istituti finanziari: alcuni dei partecipanti alla consultazione (economiesuisse, PLR, ABPS) sostengono che oltre all'introduzione dello standard sullo scambio automatico di informazioni non è giustificato neanche prevedere ulteriori obblighi di diligenza in capo agli istituti finanziari relativamente alla verifica dell'onestà fiscale.

4. Valutazione dettagliata della procedura di consultazione

4.1. Osservazioni e richieste critiche generali e sostanziali

a) Critiche degli oppositori

Le principali critiche allo scambio automatico di informazioni avanzate dagli oppositori dell'avamprogetto in esame sono sostanzialmente le seguenti:

– Lo scambio automatico di informazioni equivale a una massiccia intromissione nella sfera privata dei cittadini ed è in contraddizione con un rapporto tra i cittadini e lo Stato che deve basarsi sulla piena fiducia (AF, FTAF, usam, UDC).

– Sotto molteplici aspetti lo scambio automatico di informazioni è incostituzionale. Rappresenta infatti una violazione, tra gli altri, del principio di proporzionalità e la protezione giuridica non è garantita (FN).

– Gli USA verrebbero favoriti dalla reciprocità e dall'identificazione delle «persone che detengono il controllo» (AF).

– Nella maggior parte dei Paesi lo scambio automatico di informazioni non è attuabile, sia per motivi tecnici che per motivi organizzativi (AF, FTAF, usam, UDC).

– Dal punto di vista della portata delle informazioni oggetto di scambio automatico, l'avamprogetto va rivisto e rielaborato. Alle autorità estere la Svizzera deve limitarsi a dare informazioni sull'esistenza di conti intestati a contribuenti. Applicare le normative è poi compito del singolo Stato estero (AF, usam).

b) Critiche e richieste dei sostenitori

Molti dei partecipanti alla consultazione (PBD, PPD, CP, economiesuisse, PLR, FER, FGPF, GE, UBCS, ASG) sottolineano l'importanza dei principi di reciprocità, protezione dei dati, principio di specialità e level playing field in sede di introduzione dello scambio automatico di informazioni.