Rapporto sui risultati

Consultazione 2014/153: Scambio automatico di informazioni a livello internazionale in ambito fiscale · 30 pagine

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Rapporto del Dipartimento federale delle finanze sui risultati della consultazione avente ad oggetto l'accordo

multilaterale tra autorità competenti concernente lo scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari e una legge federale sullo scambio automatico internazionale di informazioni in materia fiscale

3.2. Principali critiche degli oppositori

Le principali critiche allo scambio automatico di informazioni avanzate dagli oppositori dell'avamprogetto in esame sono sostanzialmente le seguenti:

– Lo scambio automatico di informazioni equivale a una massiccia intromissione nella sfera privata dei cittadini ed è in contraddizione con un rapporto tra i cittadini e lo Stato che deve basarsi sulla piena fiducia (AF, FTAF, usam, UDC).

– Gli USA verrebbero favoriti dalla reciprocità e dall'identificazione delle «persone che detengono il controllo» (AF).

– In molti dei Paesi partecipanti lo scambio automatico di informazioni non è attuabile, sia per motivi tecnici che per motivi organizzativi (AF, FTAF, usam, UDC).

– Dal punto di vista della portata delle informazioni oggetto di scambio automatico, l'avamprogetto va rivisto e rielaborato. Alle autorità estere la Svizzera deve limitarsi a dare informazioni sull'esistenza di conti intestati a contribuenti. Applicare le normative è poi compito dei singoli Stati esteri (AF, usam).

3.3. Principali critiche dei sostenitori

Le critiche che avanzano i sostenitori dell'avamprogetto in esame sono soprattutto le seguenti:

– Numero d'identificazione fiscale (Art. 2 cpv. 1 lett. f dell'avamprogetto LSAI): da parte dei Cantoni (CDCF e Cantoni AG, AI, AR, BE, BL, BS, FR, GL, JU, LU, NW, OW, SG, SH, SO, SZ, TG, TI, UR, VD, VS, ZG, ZH) si chiede all'unanimità che come numero d'identificazione fiscale per persone fisiche nell'ambito dello scambio automatico di informazioni venga utilizzato il numero d'assicurato AVS (NAVS13). La motivazione addotta è che i Cantoni operano già oggi sulla base di questo numero, che dal loro punto di vista rappresenta la soluzione più semplice ed efficace (e non richiede nessuna modifica dei loro sistemi). Laddove venisse introdotto un numero settoriale, la Confederazione dovrebbe accollarsi tutti i costi relativi, e l'assegnazione dei numeri dovrebbe essere unificata e avvenire a livello federale.

– Istituti finanziari non dichiaranti e conti esclusi (Art. 3 dell'avamprogetto LSAI): alcuni partecipanti alla consultazione (ASIP, Forum OAD, Raiffeisen, SATC, ASB, SFAMA, usam, ASSL, ASSI, UBCS, SwissBankers, SwissHoldings, ASG) chiedono che le espressioni «istituto finanziario non dichiarante» e «conto escluso» vengano definite in maniera quanto più possibile chiara e utilizzabile e criticano il rimando alla normativa FATCA. Diversi partecipanti alla consultazione chiedono inoltre un'estensione dei concetti di istituto finanziario non dichiarante e di conti esclusi così come definiti nell'articolo 3 dell'avamprogetto LSAI.

– Autocertificazione (Art. 9 cpv. 1 dell'avamprogetto LSAI): vari partecipanti alla consultazione (EXPERTsuisse, SATC, ASB, ASA, SwissHoldings) criticano l'affermazione contenuta nel rapporto esplicativo secondo cui un'autocertificazione secondo lo scambio automatico di informazioni è da considerarsi un documento ai sensi del codice penale (CP)1. Da un lato questa affermazione viene messa in questione. Dall'altro si sostiene che qualificare l'autocertificazione come documento equivale a prospettare un'eccessiva minaccia di sanzione non richiesta dallo standard sullo scambio automatico di informazioni. Per render conto di quest'ultimo sarebbe sufficiente inserire una speciale fattispecie di contravvenzione nella LAAF.

1 RS 311.0