Rapporto sui risultati
Consultazione 2014/153: Scambio automatico di informazioni a livello internazionale in ambito fiscale · 30 pagine
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Rapporto del Dipartimento federale delle finanze sui risultati della consultazione avente ad oggetto l'accordo
multilaterale tra autorità competenti concernente lo scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari e una legge federale sullo scambio automatico internazionale di informazioni in materia fiscale
di quanto gli certificano i suoi clienti, senza che gli debbano essere imposti ulteriori obblighi di verifica di tali informazioni.
Segreto bancario sul territorio nazionale
Il PLR chiede che il Consiglio federale riconosca la necessità di mantenere il segreto bancario sul territorio nazionale. Anche il CP si dichiara in favore del mantenimento del segreto bancario sul territorio nazionale. Il PSS, per contro, chiede la parità di trattamento tra le autorità fiscali nazionali e quelle estere. L'ABPS vorrebbe che venisse chiarito se i contribuenti svizzeri sono d'accordo con l'abolizione del segreto bancario nazionale.
Impegno e lavori di attuazione
In ragione della complessità e dell'impegno che richiede l'attuazione del processo, il PPD chiede che venga concesso un adeguato periodo di transizione per l'attivazione bilaterale dello scambio automatico di informazioni tra la Svizzera e ciascuna delle Giurisdizioni partner. Il Consiglio federale deve inoltre richiamare l'attenzione sulla procedura di approvazione della Svizzera e sui suoi processi democratici. L'UBCS chiede che gli oneri per l'attuazione della LSAI e delle corrispondenti direttive dell'AFC vengano quanto più possibile contenuti.
Secondo CP, EXPERTsuisse e la FGPF le regole per l'attuazione dello scambio automatico di informazioni adottate dalla Svizzera dovrebbero essere paragonabili a quelle degli altri Stati. EXPERTsuisse propone che soprattutto in sede di elaborazione della direttiva dell'AFC venga posta particolare attenzione alle modalità con cui il gruppo di Stati early adopter mettono in atto lo scambio automatico di informazioni.
Preparazione dei dati
La CDCF e numerosi Cantoni (AG, AI, AR, BL, BS, FR, GL, LU, NW, OW, SG, SH, SZ, TG, TI, UR, VS, ZG, ZH) chiedono che le informazioni ottenute dall'estero devono poter essere disponibili e visualizzabili senz'altra formalità. Le operazioni di preparazione dei dati devono essere finanziate a livello federale. Inoltre, i dati ricevuti dall'estero contenenti importi in valuta estera devono essere convertiti in franchi a livello federale prima di essere inoltrati ai Cantoni. La Confederazione infine deve inoltrare i file di dati ai Cantoni nel formato e attraverso il canale di comunicazione normalmente utilizzato dai Cantoni per le comunicazioni intercantonali.
Ripercussioni dell'avamprogetto
Il Cantone LU, per gli avamprogetti futuri, chiede che venga fornito un quadro trasparente delle ripercussioni finanziarie che i Cantoni devono aspettarsi. Il PPD chiede di essere informato in merito alle spese per il personale e ai mezzi materiali (in particolare spese per l'elaborazione elettronica dei dati) per tutta la durata del processo di introduzione dello scambio automatico di informazioni. Travail Suisse è dell'opinione che nel medio e lungo termine migliori regolamentazioni in materia di lotta contro la sottrazione d'imposta contribuirebbero a garantire un aumento delle imposte sul reddito. A Travail Suisse rincresce che finora non sia stata ancora fatta nessuna dichiarazione sulle conseguenze fiscali per la Confederazione e i Cantoni.
Segreto degli avvocati
La FSA sottolinea l'importanza di mantenere il segreto degli avvocati. Se le disposizioni generali della LAAF sono applicabili anche per la LSAI, il segreto degli avvocati è garantito dall'articolo 8 capoverso 6 LAAF. In caso contrario, bisogna provvedere a inserirlo nella LSAI.
Coordinamento con altri avamprogetti