Rapporto sui risultati

Consultazione 2014/153: Scambio automatico di informazioni a livello internazionale in ambito fiscale · 30 pagine

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Rapporto del Dipartimento federale delle finanze sui risultati della consultazione avente ad oggetto l'accordo

multilaterale tra autorità competenti concernente lo scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari e una legge federale sullo scambio automatico internazionale di informazioni in materia fiscale

dell'MCAA va limitata a variazioni di natura puramente amministrativa o tecnica. Di conseguenza i capoversi 1 e 3 andrebbero modificati come segue:

1Nel quadro dell'applicazione dell'Accordo multilaterale I diritti e gli obblighi degli istituti finanziari svizzeri dichiaranti si fondano sull'allegato all'Accordo multilaterale e sulla presente legge e con riferimento alle Giurisdizioni partner.

(=)

3Per modifiche di portata limitata si intende in particolare:

a. per le persone oggetto di una dichiarazione e per gli istituti finanziari svizzeri dichiaranti, quelle che non creano nuovi obblighi e o non comportano alcuna ingerenza nei sopprimono diritti esistenti;

c.quelle che non estendono lo scambio di informazioni ad altre categorie di imposte.

CS, economiesuisse, la SATC e l'ASB chiedono che nella LSAI venga esplicitamente stabilito che il Commentario dell'OCSE relativo allo standard sullo scambio automatico di informazioni non ha assolutamente carattere legislativo ma serve solo come documento interpretativo.

Questo sarebbe in linea con le procedure vigenti in seno all'UE. Inoltre bisogna stabilire delle regole su come ci si dovrà comportare in caso di future modifiche del Commentario. L'ASB propone di trasporre tutto quanto sopra in un nuovo capoverso 4, come segue:

4Il Commentario dell'OCSE relativo alla norma comune di dichiarazione serve come documento interpretativo della stessa e come riferimento per la direttiva dell'Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC). Qualora l'OCSE apporti delle modifiche al suo Commentario, il Consiglio federale verificherà la necessità di modificare la presente legge, l'allegato alla Convenzione multilaterale o le disposizioni d'esecuzione dell'AFC.

Anche la SATC propone di aggiungere un capoverso 4, di tenore analogo, integrando l'ultima frase con: «[...] definendo la data di entrata di vigore delle eventuali modifiche.»

Articolo 7

In generale

L'ASA chiede che vengano ammesse tutte le possibilità di scelta previste nel Commentario relativo alla norma comune di dichiarazione per l'attuazione dello standard sullo scambio automatico di informazioni e le disposizioni alternative contenute nella LSAI; così facendo agli istituti finanziari verrebbe lasciata la massima flessibilità di attuazione possibile.

Capoverso 5

La SATC segnala che fino al momento dell'effettiva distribuzione del patrimonio i beneficiari di un trust discrezionale hanno solo una semplice aspettativa e non un diritto acquisito a riceverlo. È consigliabile quindi completare questo capoverso in analogia con la norma comune di dichiarazione. In proposito, la SATC formula la seguente proposta integrativa:

5[...] I beneficiari di un trust discrezionale vengono dichiarati solo nell'anno in cui sono stati effettivamente destinatari di una distribuzione di patrimonio.

Capoverso 6

L'ASB chiede che l'espressione «sistema di codificazione settoriale normalizzato» venga invece integrata e che per l'esercizio degli obblighi di diligenza relativi a conti preesistenti di enti si possano utilizzare sistemi di codificazione normalizzati sia nazionali (codice NOGA) che internazionali (codici ISIC/NACE/NAICS). L'ASB propone l'integrazione seguente:

6 [=] e che si basi su un sistema di codificazione settoriale nazionale o internazionale normalizzato [...].