Rapporto sui risultati

Consultazione 2014/153: Scambio automatico di informazioni a livello internazionale in ambito fiscale · 30 pagine

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Rapporto del Dipartimento federale delle finanze sui risultati della consultazione avente ad oggetto l'accordo

multilaterale tra autorità competenti concernente lo scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari e una legge federale sullo scambio automatico internazionale di informazioni in materia fiscale

4Nonostante i capoversi 1-3, Ai fini dell'accordo applicabile e della presente legge un istituto finanziario sotto forma di trust è considerato residente in Svizzera se almeno uno dei suoi fiduciari risiede in Svizzera. I capoversi da 1 a 3 non sono applicabili ai trust. La residenza del fiduciario è determinata secondo i capoversi 1-3.

L'ASG propone la seguente precisazione del testo di legge:

4Nonostante i capoversi 1-3, ai fini dell'accordo applicabile e della presente legge un istituto finanziario sotto forma di trust è considerato residente in Svizzera se almeno uno dei suoi fiduciari trustee risiede in Svizzera. La residenza del fiduciario trustee è determinata secondo i capoversi 1-3.

Articolo 5 L'AS chiede che venga cancellata la parte che vuole che le disposizioni in materia di protezione dei dati del Paese ricevente debbano corrispondere «almeno» agli standard svizzeri. È sufficiente il presupposto di equivalenza agli standard svizzeri o internazionali. L'usam e l'UBCS sono dell'opinione che a garanzia dei requisiti in materia di protezione dei dati siano necessari normative e presupposti più chiari per la conclusione di ogni singolo accordo. Un semplice riferimento alla legge sulla protezione dei dati non è secondo loro sufficiente. L'ASG ritiene essenziale che le disposizioni in materia di protezione dei dati vengano attuate in maniera decisa e chiede la seguente modifica:

Art. 5 Accordi sulla Attuazione della protezione dei dati

1Se l’accordo applicabile prevede che l’autorità che trasmette le informazioni possa specificare le disposizioni in materia di protezione dei dati che devono essere rispettate dall’autorità che riceve le informazioni, l'AFC comunica all'autorità ricevente quali sono le disposizioni da rispettare. Queste disposizioni devono corrispondere almeno alle prescrizioni materiali della legge federale del 19 giugno 19927 sulla protezione dei dati (LPD) e della presente legge.

2L'AFC può agire in deroga a quanto sopra se il Consiglio federale ha sottoscritto con gli Stati partner degli accordi sulla protezione dei dati.

Il Cantone ZG chiede che, in assenza di corrispondenti disposizioni in materia di protezione dei dati nella Giurisdizione partner, il Consiglio federale provveda a garantire un'adeguata protezione dei dati in conformità con la legislazione svizzera. Chiede che venga inserito il seguente nuovo capoverso 2.

2Se l'accordo applicabile non prevede la possibilità di stabilire le disposizioni sulla protezione dei dati da rispettare, il Consiglio federale, in virtù dell'articolo 6 della legge federale del 19 giugno 19928 sulla protezione dei dati (LPD), è tenuto ad assicurare di sua iniziativa il rispetto della protezione dei dati mediante ricorso a sufficienti garanzie.

Articolo 6 Capoversi 1 e 3 L'ASG chiede che venga messo ben in chiaro che non insorge alcun obbligo di dichiarazione solo per il fatto che la legge è entrata in vigore. Tale obbligo insorge solo nel momento in cui la Svizzera concorda o attiva lo scambio automatico di informazioni con una Giurisdizione partner. Inoltre, la competenza del Consiglio federale in materia di modifiche all'allegato

7RS 235.1

8RS 235.1