Rapporto sui risultati
Consultazione 2014/153: Scambio automatico di informazioni a livello internazionale in ambito fiscale · 30 pagine
Fedlex · Rapporto sui risultati · Pagina 19Fedlex · Rapporto sui risultati
Rapporto del Dipartimento federale delle finanze sui risultati della consultazione avente ad oggetto l'accordo
multilaterale tra autorità competenti concernente lo scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari e una legge federale sullo scambio automatico internazionale di informazioni in materia fiscale
Capoverso 7
La Raiffeisen auspicherebbe che nella legge fosse espressamente previsto che al momento della scelta dell'«approccio più ampio» non vi fosse alcuna necessità per l'istituto finanziario dichiarante svizzero di dover risanare indizi di mutata situazione di clienti con domicilio o domicilio fiscale in uno Stato non partecipante subito (entro 90 giorni) dopo averli rilevati. E quindi che la confutazione o il «risanamento» di tali indizi debba avvenire solo nel momento in cui tra la Svizzera e lo Stato interessato entra in vigore lo scambio automatico di informazioni.
L'ASA chiede che nella legge venga prevista la possibilità, per un istituto finanziario dichiarante, di considerare il 31 dicembre antecedente l'entrata in vigore della presente legge come data di riferimento per determinare quali conti sono di debole valore e quali di valore elevato. Partendo dal presupposto che la LSAI entri in vigore il 1° gennaio 2017, l'ASA giunge a concludere che un istituto finanziario che opta per l'opzione prevista dal presente capoverso e tratta quindi come nuovi i conti aperti in data successiva al 1° gennaio 2017 deve poter valutare se si tratta di conti di debole valore o di conti di valore elevato anche in base al saldo al 31 dicembre 2016. In conseguenza di ciò, la verifica dei conti preesistenti di valore elevato deve essere fatta entro il 31 dicembre 2017 e la verifica di quelli di debole valore entro il 31 dicembre 2018. La verifica dei conti preesistenti di enti deve essere fatta entro il 31 dicembre 2018 (art. 9 cpv. 4 dell'avamprogetto LSAI).
EXPERTsuisse accoglie con favore la possibilità di evitare obblighi di diligenza dispendiosi a fronte di conti preesistenti ricorrendo a un approccio più ampio e auspica che le ulteriori agevolazioni messe in campo in questo settore dal gruppo di esperti UE vengano riprese nella direttiva dell'AFC.9
Capoverso 8
L'ASA auspica che la disposizione alternativa prevista dal Commentario relativo alla norma comune di dichiarazione e riguardante le assicurazioni collettive sulla vita al di fuori della previdenza professionale (sez. VII n. marg. 13 del Commentario relativo alla norma comune di dichiarazione) possa essere applicata dagli istituti finanziari dichiaranti svizzeri. Nella LSAI o in un'ordinanza esecutiva andrà quindi inserita la seguente disposizione:
Si applica la disposizione alternativa di cui al Commentario relativo alla NCD sezione VII numero marginale 13 per l'adempimento degli obblighi di diligenza a fronte di conti finanziari tenuti in relazione a determinati contratti di assicurazione collettiva con valore di riscatto e a determinati contratti assicurativi di rendita collettiva al di fuori della previdenza professionale.
Articolo 8
Capoverso 1
L'ASA chiede che gli istituti finanziari, oltre alla possibilità di scegliere la moneta, abbiano anche la possibilità di scegliere se trasmettere il saldo o il valore di un conto calcolato all'ultimo giorno dell'anno civile o di un altro periodo di riferimento adeguato. Contrariamente a quanto indicato nel rapporto esplicativo (cfr. pagina 25, seconda sezione) in Svizzera non necessariamente deve essere determinante l'anno civile. Nel settore assicurativo vengono considerati anche valori corrispondenti alla fine dell'anno assicurativo (come previsto nel Commentario).
9 EXPERTsuisse rimanda a: Recommendation 5: due diligence on existing accounts - first report of the Commission AEFI expert group on the implementation of Directive 2014/107/EU for automatic exchange of financial account information, March 2015.