Rapporto sui risultati

Consultazione 2014/153: Scambio automatico di informazioni a livello internazionale in ambito fiscale · 30 pagine

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Rapporto del Dipartimento federale delle finanze sui risultati della consultazione avente ad oggetto l'accordo

multilaterale tra autorità competenti concernente lo scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari e una legge federale sullo scambio automatico internazionale di informazioni in materia fiscale

Capoverso 2

L'ASA chiede che il Consiglio federale stabilisca non solo i criteri di classificazione dei pagamenti ma anche quelli di classificazione di un conto dichiarabile in base alla sistematica della norma comune di dichiarazione. La classificazione dei conti dichiarabili è rilevante e necessaria per delimitare tra loro i conti finanziari.

Articolo 9

Capoverso 1

EXPERTsuisse, SATC, ASB, ASA e SwissHoldings criticano l'affermazione contenuta nel rapporto esplicativo secondo cui un'autocertificazione secondo lo scambio automatico di informazioni è da considerarsi un documento ai sensi del CP10. Da un lato questa affermazione viene messa in questione. L'ASB chiede di integrare il capoverso 1 specificando espressamente che l'autocertificazione non è da intendersi come documento ai sensi dell'articolo 110 capoverso 4 CP11. Dall'altro si sostiene che qualificare l'autocertificazione come documento equivale a prospettare un'eccessiva minaccia di sanzione non richiesta dallo standard sullo scambio automatico di informazioni. Per render conto di quest'ultimo sarebbe sufficiente inserire una speciale fattispecie di contravvenzione nella LSAI. Al riguardo l'ASB, la SATC e l'ASA propongono una specifica disposizione penale formulata come segue:

Proposta dell'ASB e della SATC:

Le persone oggetto di una dichiarazione che in malafede presentano a un istituto finanziario sottoposto a dichiarazione una falsa autocertificazione vengono punite con un'ammenda (ASB: fino a 10 000 franchi) se da questo loro comportamento deriva una falsa dichiarazione

Proposta dell'ASA:

Chiunque, deliberatamente o negligentemente, dichiari una residenza non corretta in un'autocertificazione redatta in conformità con la norma comune di dichiarazione sarà punito con un'ammenda fino a 5 000 franchi.

Il PPD chiede la cancellazione del passaggio «... o è tenuto a sapere...», perché il costo degli intermediari finanziari che devono costantemente verificare la validità e l'attendibilità dell'autocertificazione è eccessivamente elevato.

Capoverso 3

Secondo l'ASB la LSAI non contiene alcuna disposizione in merito a conti già chiusi che però, in determinate circostanze, possono comunque essere oggetto dell'obbligo di dichiarazione. È opinione dell'ASB che, in sede di attuazione dello scambio automatico di informazioni o al momento dell'entrata in vigore della legge, l'intermediario finanziario debba poter fare riferimento a indizi già esistenti. Per questo motivo l'ASB desidera che il capoverso venga integrato come segue:

3[=] Nel caso di conti già chiusi, l'istituto finanziario dichiarante può in ogni caso basarsi sulle informazioni già disponibili per stabilire se si tratta di un conto dichiarabile.

Capoverso 5

L'ASG sottolinea l'opportunità di eliminare l'espressione «modulo passibile di pena». In primo luogo i moduli A e T utilizzati soprattutto dalle banche non sono passibili di pena in tutte le loro parti. In secondo luogo la legge sul riciclaggio di denaro non prevede nessun obbligo di

10 RS 311.0

11 RS 311.0