Rapporto sui risultati

Consultazione 2014/153: Scambio automatico di informazioni a livello internazionale in ambito fiscale · 30 pagine

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Rapporto del Dipartimento federale delle finanze sui risultati della consultazione avente ad oggetto l'accordo

multilaterale tra autorità competenti concernente lo scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari e una legge federale sullo scambio automatico internazionale di informazioni in materia fiscale

Lettera e Secondo la SATC sarebbe opportuno aumentare il valore soglia di 50 000 franchi, in modo da garantire ulteriori semplificazioni. Le esperienze fatte nel quadro dell’attuazione dell'Accordo sulla fiscalità del risparmio tra la Svizzera e l'UE6 hanno evidenziato che la maggior parte dei conti rilevanti presentano un saldo nettamente superiore ai 50 000 franchi. L'ASB chiede di applicare facoltativamente questa disposizione di esclusione affinché gli istituti finanziari dichiaranti possano evitare, se lo desiderano, i maggiori oneri derivanti da questa esclusione. Viene proposto di integrare il testo come segue:

e. un conto che adempie le condizioni secondo l'articolo 9 capoverso 6 lettere a-b della LSAI e ha un saldo o un valore complessivo di al massimo 50 000 franchi, a condizione che l'istituto finanziario presso cui è aperto il conto non rinunci ad applicare questa esclusione.

Articolo 4 Capoversi 2 e 3 L'ASG chiede maggiore precisione nella formulazione dei capoversi 2 e 3 e sollecita la seguente modifica.

2Gli istituti finanziari che non hanno la loro residenza fiscale in una Giurisdizione o in un territorio sono considerati residenti in Svizzera se:

a.sono stati costituiti secondo il diritto svizzero;

b.hanno la loro direzione, compresa l'amministrazione effettiva, in Svizzera vengono amministrati esclusivamente in Svizzera o dalla Svizzera e in nessun'altra Giurisdizione o territorio vengono svolte attività direttive o amministrative; o

c.sono sottoposti alla vigilanza svizzera sui mercati finanziari.

3Per residenza fiscale ai sensi del capoverso 2 si intende una qualsiasi forma di registrazione presso un'autorità deputata alla riscossione di imposte o tributi, anche se l'istituto finanziario in questione è esonerato dalla riscossione di imposte e tributi.

Il capoverso 3 diventa capoverso 4.

Capoverso 3 L'ASB e l'ASA, per affinità con la versione inglese della norma comune di dichiarazione («maintain»), chiedono la seguente modifica:

3Un istituto finanziario residente in Svizzera nonché in un'altra Giurisdizione o territorio o in altre Giurisdizioni o territori è considerato un istituto finanziario svizzero se detiene tiene conti finanziari in Svizzera.

Capoverso 4 Secondo l'ASB il modo in cui è formulato il capoverso 4 crea confusione. L'Associazione propone la seguente modifica:

6 Accordo del 26 ottobre 2004 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea che stabilisce misure equivalenti a quelle definite nella direttiva del Consiglio 2003/48/CE in materia di tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi; RS 0.641.926.81.