Rapporto sui risultati

Consultazione 2014/153: Scambio automatico di informazioni a livello internazionale in ambito fiscale · 30 pagine

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Rapporto del Dipartimento federale delle finanze sui risultati della consultazione avente ad oggetto l'accordo

multilaterale tra autorità competenti concernente lo scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari e una legge federale sullo scambio automatico internazionale di informazioni in materia fiscale

3 nel caso di un contratto di assicurazione con valore di riscatto, l'istituto finanziario svizzero dichiarante non ha avuto contatti con il titolare in relazione a questo conto o a qualsiasi altro suo conto presso questo istituto finanziario svizzero dichiarante.

6[...] l'istituto finanziario dichiarante non può essere ritenuto responsabile dei danni derivanti da errate dichiarazioni ai sensi del cpv. 6.

Capoverso 7

EXPERTsuisse, la SATC, l'ASB e l'ASG chiedono che la conseguenza del capoverso 7 non sia la chiusura del conto. EXPERTsuisse ritiene che ciò non sia necessario in virtù dello standard internazionale. In particolare ricorda che al lato pratico è difficile per gli istituti finanziari ottenere sempre e comunque il numero d'identificazione fiscale corretto dei clienti al momento dell'apertura del conto. Non è accettabile quindi che delle difficoltà operative prevedibili siano causa di interruzione della relazione bancaria. Anzi, nella direttiva dell'AFC sarebbe opportuno che venissero previste soluzioni alternative ed economicamente più vantaggiose. L'ASG sottolinea che la chiusura del conto come previsto dal presente capoverso è contraria alla legislazione in materia di riciclaggio di denaro. La disposizione andrebbe quindi cancellata o integrata con un rimando alla legislazione in materia di riciclaggio di denaro. Laddove si optasse per questo secondo caso, propone la seguente modifica:

7Un istituto finanziario svizzero dichiarante può aprire e chiudere un nuovo conto soltanto nel rispetto delle direttive previste dalla legislazione applicabile in materia di lotta al riciclaggio di denaro, inclusa l'autoregolamentazione applicabile. se ha ricevuto le informazioni necessarie secondo l'accordo applicabile e la presente legge. Procede alla chiusura del conto se non ha ricevuto queste informazioni entro 90 giorni dall'apertura del conto. Dispone di un diritto di disdetta straordinario.

L'ASG e la SATC propongono di allineare la normativa alle disposizioni della Convenzione relativa all'obbligo di diligenza delle banche (CDB 08), la quale non prevede in questi casi la chiusura, bensì il blocco del conto. Infine è opportuno precisare che il numero d'identificazione fiscale può essere fornito anche dopo la scadenza del termine di 90 giorni dall'apertura della relazione di conto, e fino al momento in cui deve essere fatta la prima dichiarazione. Di norma, il processo di ottenimento del numero d'identificazione fiscale ha una durata ben superiore ai 90 giorni. Concretamente, l’ASB propone la seguente modifica:

7[=] Procede alla chiusura al blocco del conto se non ha ricevuto queste informazioni entro 90 giorni dall'apertura del conto. Il numero d'identificazione fiscale può essere fornito successivamente, senza che per questo debba essere bloccato il conto.

L'ASA chiede di prevedere nel rapporto esplicativo che nel settore assicurativo solo la sottoscrizione di un nuovo contratto sia equiparata all'apertura di un nuovo conto. L'assegnazione a un beneficiario di un credito derivante dall'assicurazione come anche un cambio di contraente/avente economicamente diritto non sono da equipararsi all'apertura di un nuovo conto.

Articolo 10

L'ASG chiede che questo articolo venga riformulato senza fare riferimento a valute.

Articolo 11

Capoversi 1 e 3