Rapporto sui risultati
Consultazione 2014/153: Scambio automatico di informazioni a livello internazionale in ambito fiscale · 30 pagine
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Rapporto del Dipartimento federale delle finanze sui risultati della consultazione avente ad oggetto l'accordo
multilaterale tra autorità competenti concernente lo scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari e una legge federale sullo scambio automatico internazionale di informazioni in materia fiscale
L'ASG sottolinea che la funzione della legge è quella di precisare l'«accordo applicabile». Pertanto il rimando agli accordi può essere compreso solo a condizione che le precisazioni vengono acquisite nel diritto interno. L'ASG propone pertanto la seguente modifica che meglio precisa il contesto:
2Per le seguenti espressioni valgono le definizioni dell'accordo applicabile. Salvo disposizioni divergenti contenute nella presente legge, per le seguenti espressioni valgono le definizioni dell'accordo applicabile.
Lettera l
La SATC chiede che per la persona che detiene il controllo si adotti la seguente definizione uniformata: la detenzione diretta o indiretta di più del 25% delle quote di una società (25% e più di un'azione), l'esercizio del controllo su una società o la partecipazione a più del 25% del capitale.
Articolo 3
In generale
SwissHoldings propone di riformulare completamente i capoversi 1 e 2. Per la gestione pratica delle esclusioni è importante che vengano utilizzati i concetti giuridici corrispondenti. La Raiffeisen si allinea a quest'ultima affermazione. Anche la SATC sarebbe favorevole a una riformulazione. Le disposizioni dovrebbero rifarsi direttamente alla norma comune di dichiarazione e non alla normativa FATCA.
La Raiffeisen sarebbe favorevole a che anche ulteriori istituti finanziari e/o conti venissero espressamente inseriti a livello di legge come non soggetti all'obbligo di dichiarare ovvero esclusi. Anche Forum OAD e l'ASSL chiedono che venga fatta chiarezza su quali imprese sono istituti finanziari dichiaranti e quali no.
Capoverso 1
Lettere a e b
L'ASIP è favorevole a che tutti gli istituti che operano nel campo della previdenza professionale, e quindi anche gli istituti di previdenza svizzeri (casse pensioni) rientrino tra gli «istituti finanziari non dichiaranti». L'associazione preferirebbe però che la cosa fosse disciplinata direttamente nella legge e non con un rimando alla normativa FATCA.
Lettera c
L'ASB e l'UBCS criticano il fatto che al numero 5, ai fini dell'esclusione degli istituti finanziari con clientela locale, venga utilizzato lo stesso valore soglia (98%) che utilizza anche la normativa FATCA. Quest'ultimo prevede infatti che almeno il 98% dei valori patrimoniali siano detenuti da persone residenti in Svizzera o in uno degli Stati membri dell'UE. La LSAI prevede che il 98% dei valori patrimoniali siano detenuti da persone residenti in Svizzera. L'adozione dello stesso valore soglia fa sì che l'esclusione prevista dalla LSAI sia molto più rigida di quella prevista dalla normativa FATCA. Per questo motivo l'ASB e l'UBCS chiedono che il valore soglia di cui al numero 5 venga ridotto dal 98% al 90%.
Lettera d
La SATC accoglie favorevolmente questa disposizione, fa notare però che in determinate circostanze un fiduciario (trustee) può trovarsi costretto a comunicare un'informazione in virtù del diritto estero e a rispettare condizioni che in virtù del diritto nazionale non sarebbe tenuto a rispettare.
Lettera f (nuova)