Rapporto sui risultati

Consultazione 2014/153: Scambio automatico di informazioni a livello internazionale in ambito fiscale · 30 pagine

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Rapporto del Dipartimento federale delle finanze sui risultati della consultazione avente ad oggetto l'accordo

multilaterale tra autorità competenti concernente lo scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari e una legge federale sullo scambio automatico internazionale di informazioni in materia fiscale

La SFAMA chiede che per motivi di certezza del diritto l'esclusione per gli investimenti collettivi di capitale venga fatta espressamente nella legge e non sulla base dell’articolo 3 del capoverso 1 lettera a dell'avamprogetto LSAI. Viene proposta la seguente nuova lettera f:

f.un organismo d'investimento collettivo escluso; il Consiglio federale stabilisce i criteri applicabili e designa gli organismi.

Richieste per l'aggiunta di ulteriori istituti finanziari non dichiaranti

L'ASG e il Forum OAD chiedono che agli istituti finanziari non dichiaranti venga aggiunto l'elenco esplicito dei gestori patrimoniali e dei consulenti in investimenti che non gestiscono nessuno dei conti per i quali vige l'obbligo di dichiarazione.

L'ASSI chiede che tra gli istituti finanziari non dichiaranti vengano annoverate anche le società d'investimento quotate in Borsa e le società d'investimento con esclusivamente azionisti qualificati e azioni nominative, perché per loro in particolare è minore il rischio che possano essere indebitamente utilizzati a fini di sottrazione d'imposta.

Per quanto riguarda i conti sui quali un avvocato agisce in qualità di intermediario finanziario o per i quali sussiste contemporaneamente un obbligo di dichiarazione anche in capo a un altro istituto finanziario, la FSA si dichiara in favore di un opting out o di un opting in. Nel primo caso i fiduciari (trustee) e gli avvocati dovrebbero poter dichiarare all'istituto finanziario soggetto all'obbligo di dichiarazione di non considerarsi soggetti al medesimo obbligo relativamente ai conti finanziari tenuti da un istituto finanziario soggetto all'obbligo di dichiarazione. Nel secondo caso un avvocato (nella sua veste di intermediario finanziario) dovrebbe poter dichiarare a un istituto finanziario soggetto all'obbligo di dichiarazione di provvedere lui stesso alle necessarie dichiarazioni anziché lasciare che lo faccia l'istituto finanziario. In questo secondo caso l'istituto finanziario dovrebbe essere esonerato dall'obbligo di dichiarazione.

Capoverso 2

Vari partecipanti alla consultazione chiedono in particolare che nella legge o in un'ordinanza del Consiglio federale vengano espressamente qualificati come esclusi i seguenti conti, in quanto il rischio che possano essere coinvolti in casi di sottrazione d'imposta è minimo:

- un conto che presenta un saldo o un valore complessivo di al massimo 50 000 franchi (usam, SwissBankers, UBCS);

- un conto di un avvocato o di un notaio non sottoposto alla LRD in cui sono depositati fondi dei clienti, ossia un conto tenuto da un avvocato o un notaio nell'esercizio della sua attività professionale (Raiffeisen, FSA, ASB, ASG);

- un conto intestato a una comunione di eredi (Raiffeisen, ASB);

- un conto intestato a una società in fase di costituzione (Raiffeisen, ASB);

- un conto intestato a una comunione di proprietari per piani o di comproprietari (Raiffeisen, ASB);

- un conto in cui sono depositati i fondi per i funerali (Raiffeisen, ASB);

- un conto utilizzato per il pagamento degli interessi a fronte di un finanziamento ipotecario (usam, UBCS).

Lettera c

L'ASB chiede che nella versione francese l'espressione «géré par une institution financière» venga sostituita da «ouvert auprès d’une institution financière» in quanto il termine «géré» è riferito piuttosto all'attività di gestione patrimoniale, che in questa sede non è determinante.